Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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continuativi e come obiettivi strategici sia l'espansione dell'interazione elettronica che l'espansione del traffico elettronico tra le autorità.25

L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario si basano sulla misurazione ufficiale, ossia sul piano per il registro fondiario (art. 950 cpv. 1 CC). I confini sono indicati dalla mappa

catastale (piano per il registro fondiario) e dai termini posti nel fondo (art. 668 cpv. 1 CC). In caso di disaccordo fra la mappa ed i termini, si presumono esatti i confini della mappa (art. 668 cpv. 2 CC). Secondo l'art. 7 cpv. 1 OMU, il piano per il registro fondiario è parte integrante del registro fondiario. Secondo la prevista modifica dell'art. 7 cpv. 1 OMU, la terminazione degli immobili, i diritti per sé stanti e permanenti e le miniere (ossia i confini dei fondi) hanno gli effetti giuridici del registro fondiario. Dalle suddette regolamentazioni si può concludere che il piano per il registro fondiario, in quanto parte della misurazione ufficiale, è al tempo stesso parte integrante del registro fondiario e quindi di un «registro pubblico» ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 OAPuE. Oggi ciò riguarda i livelli d'informazione «punti fissi»,

«copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee», «indirizzi degli edifici» e «parti delle suddivisioni amministrative» (art. 7 cpv. 2 OMU). Le altre

componenti (risp. oggi gli altri livelli informativi) della misurazione ufficiale non fanno parte del registro fondiario e dunque neppure di un «registro pubblico» ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 OAPuE.

Gli estratti certificati della misurazione ufficiale in forma elettronica, che contengono esclusivamente dati del piano per il registro fondiario, possono essere prodotti direttamente e unicamente in forma elettronica dai dati della misurazione ufficiale in applicazione dell'art. 12 OAPuE, poiché questi, come parte del registro fondiario, costituiscono parte di un «registro pubblico».

Per quanto riguarda i documenti di mutazione, in particolare anche per quanto riguarda il piano di mutazione, un’emissione diretta di un documento in applicazione dell'art. 12 OAPuE non è possibile o inammissibile, poiché non si tratta di un estratto dei dati della misurazione ufficiale come parte del registro fondiario, bensì di dati che portano a una modifica del registro fondiario solo con l'iscrizione nel registro fondiario. Tuttavia, i documenti di mutazione possono in linea di principio essere anche firmati digitalmente dall'ingegnere geometra in conformità con le norme sulla firma elettronica.26

Le persone in possesso di una patente di ingegnere geometra possono essere pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 2 lettera a OAPuE ed essere iscritte nel registro svizzero dei pubblici ufficiali

(RegPU) se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- Devono essere iscritti nel registro dei geometri.

- Devono essere designati dal Cantone come autorizzati a rilasciare estratti autenticati e documenti

di mutazione.27

2.1.7 Possibilità di documentare il sottosuolo

La misurazione del sottosuolo era già prevista all'atto dell’emanazione della LGI28 ed è quindi coperta dalla presunta intenzione del legislatore. Secondo la volontà del legislatore, le modalità della

misurazione devono essere disciplinate per quanto possibile a livello di ordinanza. In un primo passo, anche gli oggetti e gli impianti esistenti (i cosiddetti «man made objects») nel sottosuolo dovrebbero essere registrati e rappresentati spazialmente nella misurazione ufficiale; per quanto riguarda i dati sul sottosuolo geologico, il Consiglio federale ha già conferito dei mandati legislativi, che sono in

preparazione in un progetto separato29. Si tratta di creare a livello di ordinanza la base legale

necessaria affinché i geodati dei «man made objects» nel sottosuolo acquisiscano lo statuto di geodati

25 cfr. la Strategia di e-government Svizzera 2019-2023, FF 2019-7289, in particolare p. 8748 e p. 8752.

26 cfr. art. 14 cpv. 2bis Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Parte quinta: Codice delle obbligazioni) che equipara per principio la firma elettronica qualificata alla firma autografa.

27 cfr. in proposito il nuovo art. 46a OMU e il seguente n. 3.1.38.

28 cfr. Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2002 (messaggio LGI), FF 2006 7817, p. 7827: «Le crescenti necessità di utilizzazione nell’ambito del sottosuolo geologico e l’attuale evoluzione della specifica tecnologia e della telematica lasciano inoltre presagire che in futuro la misurazione dovrà avere sempre più come oggetto anche il settore spaziale al di sotto della superficie terrestre.»

29 cfr. Geologische Daten zum Untergrund, rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2018 in adempimento del postulato Vogler 16.4108 del 16 dicembre2016, p. 14 segg. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 10/38