Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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registro fondiario quale moderno sistema d'informazione fondiaria19, la prescrizione contenuta nell'art. 732 CC è stata rivista. Mentre l'art. 732 cpv. 1 CC prevede ora l'obbligo formale dell'atto pubblico per tutti i negozi giuridici per la costituzione di una servitù prediale, l'art. 732 cpv. 2 CC esige anche l'esistenza di un piano delle servitù come componente dell'attestazione del titolo giuridico del fondo per le servitù il cui esercizio sia limitato a una parte del fondo, nel senso di una maggiore certezza del diritto e pubblicità, a meno che la situazione locale possa essere descritta con sufficiente precisione nell’attestazione del titolo giuridico. Il nuovo requisito formale di un piano delle servitù è stato

introdotto – oltre che con l'obiettivo di una maggiore pubblicità e certezza del diritto – per poter

effettuare rapidamente o del tutto gli adeguamenti delle servitù non più valide e quindi anche per poter garantire un sistema di informazione fondiaria aggiornato e chiaro.20 Dal punto di vista del registro fondiario, ulteriori vantaggi del nuovo obbligo di un piano delle servitù entrano in gioco nell'ambito delle cancellazioni di servitù (art. 976 n. 3 CC, art. 976a CC e art. 976b CC), dell’estensione o della modifica di servitù (art. 738 cpv. 2 CC) e della collisione tra servitù.

A un esame più approfondito, però, tutti questi vantaggi menzionati hanno potuto essere realizzati solo in misura limitata, soprattutto perché i piani delle servitù presentati al registro fondiario vengono archiviati dopo il completamento della costituzione o della modifica della servitù senza essere

pubblicati preliminarmente. L'attuale assenza di pubblicazione di questi piani delle servitù dovrà essere presa in considerazione in futuro mostrando le servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo in una rappresentazione graficamente chiara dei loro confini nel piano per il registro fondiario. L'inclusione di queste servitù nella misurazione ufficiale e la loro accessibilità senza complicazioni e senza spese nel senso di open data riprende l'idea della revisione del diritto immobiliare e in ultima analisi la finalizza. Inoltre, questi sforzi tengono conto anche dell'idea dell'art. 970 cpv. 3 CC in

combinato disposto con l'art. 26 cpv. 1 lett. b, attraverso la quale, in vista dell'auspicata maggiore apertura del registro fondiario, anche le servitù sono state dichiarate pubblicamente per i terzi anche senza prova di un interesse legittimo.21

2.1.6 Estratti elettronici certificati da un registro pubblico

Nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici elettronici e

autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)22, nel 2016/2017 è stata presa in considerazione la possibilità di consentire la redazione di documenti pubblici elettronici o l'autenticazione elettronica anche nei settori della misurazione ufficiale e del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP). Tuttavia, poiché l'Ufficio federale di topografia (swisstopo) ha ritenuto in ultima analisi non fattibile attuare le nuove norme in materia di misurazione ufficiale prima del 31 dicembre 2023 e poiché nel contempo la revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)23) in corso prevedeva l'eliminazione dell'autenticazione degli estratti del Catasto RDPP come requisito di diritto federale, si è rinunciato a tenere conto della

misurazione ufficiale nella revisione totale del’OAPuE.

Nel quadro dell'attuale revisione delle ordinanze sulla misurazione ufficiale, il gruppo di lavoro

incaricato (AGRAV) ha deciso di riesaminare le possibilità di un’autenticazione elettronica degli estratti anche nel settore della misurazione ufficiale. I chiarimenti hanno portato alla conclusione che

andrebbe introdotta una modifica esterna dell'OAPuE24 e con essa dell’autenticazione elettronica degli estratti anche nel settore della misurazione ufficiale. Ciò è anche in linea con l'orientamento della Strategia di e-government Svizzera 2020-2023, che include tra i suoi principi processi automatizzati

19 Messaggio Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali, FF 2007 4845, p. 5284 f.; Christina SCHMID-TSCHIRREN, Überblick über die Immobiliarsachenrechtsrevision, in: Die Dienstbarkeit und das neue Schuldbriefrecht 2012, p. 5 segg. e riferimenti citati.

20 Messaggio Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali, BBl 2007 5283, p. 5310; Roland PFÄFFLI/Daniela BYLAND, Sachenrecht und Notar: Innovazioni, in: BN 2011, p. 82; SCHMID, Das Dienstbarkeitsrecht im Lichte der Revision des Immobiliarsachenrechts, ZBGR 93 p. 161; cfr. su questo già MOOSER, ZBGR 72/1991 p. 257 f. e riferimenti citati.

21 JÜRG SCHMID, BS-Komm., art. 970 CC N 4 segg.; URS FASEL, GBV-Komm., art. 26 ORF N 3 segg..; cfr. anche JÜRG SCHMID, Gedanken zum öffentlichen Glauben des Grundbuchs, in: ZBGR 90/2009, p. 113 segg.

22 dell'8 dicembre 2017, RS 211.435.1.

23 del 2 settembre 2009, RS 510.622.4.

24 cfr. anche le spiegazioni a questo riguardo al n. 3.3.3. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 9/38