Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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In un progetto pilota previsto nel Cantone di Berna verrà testata la fattibilità tecnica di questa

soluzione abbozzata.

Il capoverso 5 stabilisce che il DFGP definisce, insieme al DDPS, i requisiti contenutistici e qualitativi del piano per il registro fondiario, che devono poi essere implementati nel modello dei geodati e di rappresentazione. Queste regolamentazioni comuni possono essere introdotte sotto forma di revisione parziale dell’OTRF esistente.

3.1.9 Articolo 10 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

I Cantoni non potranno più definire estensioni del modello dei geodati della misurazione ufficiale.

L'articolo 10 OMU è quindi abrogato senza sostituzione. I Cantoni possono, naturalmente, continuare a mantenere i set di geodati di BASE interessati, ma come set di geodati di base indipendenti basati sul diritto cantonale, eventualmente da creare ex novo.

3.1.10 Articolo 11 Definizione ed estensione, capoverso 2

Al capoverso 2 viene fatta una precisazione, facendo espressamente salvo l'articolo 17; questa modifica non ha contenuto materiale.

3.1.11 Articolo 14 Tracciato dei confini

Il capoverso 1 è stato precisato chiarendo che una linea di confine è una linea (precedentemente retta) o un arco di cerchio tra due punti del confine.

Come già accennato, è stato esaminato se gli archi di cerchio potevano continuare a essere elementi della linea di confine. A questa domanda è stata data una risposta affermativa – il capoverso 1 rimane quindi invariato su questo punto. Nella pratica, esistono sempre circostanze locali che richiedono un arco di cerchio come linea di confine (per esempio lungo le curve di una strada). Un'altra domanda riguarda il modo in cui questi archi di cerchio sono mappati nel modello dei dati. È concepibile che in futuro vengano utilizzate geometrie approssimative (cfr. art. 14a cpv. 2).

Nel capoverso 2 viene apportato un adeguamento linguistico, necessario a causa della rinuncia alla menzione dei livelli d'informazione.

3.1.12 Articolo 14a Correzione di contraddizioni

L'articolo 14a OMU è stato creato con la modifica dell'ordinanza, entrata in vigore il 1° luglio 2008. Il relativo materiale contiene le seguenti spiegazioni:

«Questo articolo, in combinazione con una corrispondente integrazione all'art. 28 cpv. 1 OMU,

permette di eliminare d'ufficio e quindi anche senza il consenso del proprietario del fondo, le

contraddizioni tra piani e realtà o tra due o più piani. I diritti del proprietario del fondo sono preservati, perché quest’ultimo può fare opposizione nel quadro del deposito pubblico.»

Questa disciplina ha lasciato aperte alcune domande e ha dato luogo a discussioni. Essa viene ora precisata, accennando nel contempo al fatto che l'art. 668 cpv. 2 CC (ossia la priorità di principio data al piano per il registro fondiario e, con esso, dei dati della misurazione ufficiale) deve essere preso in considerazione. È fatto salvo il diritto di richiedere un’azione tendente a rettificare il registro fondiario (art. 975 CC) nei casi in cui una rivendicazione legale sia in conflitto con i piani. Al contempo, viene ora usata la formulazione «contraddizioni tra i dati della misurazione ufficiale e le condizioni del terreno» (invece di «realtà»).

Il nuovo capoverso 2 precisa che l'uso di geometrie approssimative nei dati della misurazione ufficiale non costituisce una contraddizione con la realtà alla quale occorre rimediare. Questo rende possibile l'uso di geometrie approssimative per i dati degli archi di cerchio.

3.1.13 Articolo 16 Momento della posa, capoverso 1

L’adeguamento è necessario a causa dell'abbandono della menzione dei livelli di informazione a livello di ordinanza ed è di natura puramente formale.

Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 17/38