Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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sono mai rilevanti per il finanziamento ai sensi dell'allegato 1, numero 5, poiché un semplice

cambiamento nella copertura del suolo non può mai essere motivo per un primo rilevamento (art. 18 cpv. 1 OMU) ma – come adeguamento alle mutate condizioni effettive – sono solo un motivo per una tenuta a giorno (art. 18 cpv. 3 OMU).

3.3 Allegato 2 Modifica di altri atti normativi

3.3.1 Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Sostituzione di termini: In tutto l'atto normativo «piano per il registro fondiario» è sostituito con «mappa catastale». La misurazione ufficiale fornisce il piano per il registro fondiario, come prescritto

dall'articolo 950 del Codice civile svizzero e dall'articolo 29 capoverso 2 lettera e LGI. Così, dal punto di vista della misurazione ufficiale, si utilizza l'espressione «piano per il registro fondiario». Questa espressione deve essere mantenuta nell’OMU e nell’OMU-DDPS. Dal punto di vista degli uffici del registro fondiario, il piano fornito dalla misurazione ufficiale diventa parte del registro fondiario (art. 2 lett. b ORF). Pertanto, dal punto di vista degli uffici del registro fondiario – e delle persone incaricate della tenuta del registro fondiario – si utilizza il termine «mappa catastale». Questo termine sarà quindi utilizzato nuovamente in futuro nell’ORF, con il riferimento all'articolo 7 OMU che costruisce il ponte verso la misurazione ufficiale quale autrice del piano. Lo stesso ponte terminologico deve essere costruito anche nell'articolo 7a OTRF. Il termine «mappa catastale», che per inciso si ritrova anche negli articoli 668 e 669 del Codice civile, corrisponde meglio alla logica fattuale dal punto di vista della gestione del registro fondiario e segue anche la regola dell'economia linguistica; per inciso,

corrisponde alla terminologia esistente in francese («plan du registre foncier»), per cui non è

necessario alcun cambiamento a questo riguardo nella versione francese dell’ORF.

L'articolo 21 «Rappresentazione dei fondi nella mappa catastale» capoverso 1 è adattato al nuovo articolo 7 OMU. Il contenuto del nuovo capoverso 2 corrisponde al precedente art. 25, cpv. 1 OMU.

La modifica del capoverso 3 dell'art. 70 «Servitù e oneri fondiari» è necessaria anche come

conseguenza del nuovo art. 7 cpv. 3 OMU.

3.3.2 Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ogeom)

Il nuovo articolo 22a Ogeom disciplina l’obbligo di astensione64 degli ingegneri geometri iscritti nel registro. Un simile obbligo si applicherebbe già oggi sulla base dell'articolo 22 capoverso 1 lettera b Ogeom (autonomia), ma non emerge in modo sufficientemente chiaro dall'atto normativo.

Il capoverso 1 stabilisce un obbligo minimo di astensione, che è limitato ai propri interessi e a quelli delle persone vicine. Almeno nel caso di tali conflitti d'interesse, gli ingegneri geometri iscritti nel registro sono tenuti ad astenersi (esempio: parcellizzazione del fondo della cognata). In caso di astensione, i lavori devono essere eseguiti dal sostituto ordinario. Non vi è nulla di male nel fatto che la sostituzione sia organizzata all'interno della stessa azienda.

Se esistono regolamentazioni statali più severe per quanto riguarda l'obbligo di astensione –

condizione che sarà regolarmente soddisfatta per i dipendenti in servizio pubblico – queste si

applicano in conformità con il capoverso 2.

Un’astensione – ossia una persona interessata presume l’obbligo di astensione – può essere

contestata, ma gli ingegneri geometri iscritti nel registro no. In questo caso, un'autorità deve decidere in merito all’astensione contestata. Il capoverso 3 stabilisce che la commissione dei geometri è responsabile di questa decisione, a meno che la responsabilità non sia disciplinata altrimenti. Si tratta quindi di una competenza sussidiaria della commissione dei geometri.

64 cfr. in proposito il n. 2.3.2. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 25/38