Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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Il diritto in materia di registro fondiario non richiede alcun cambiamento per quanto riguarda la

conversione di opere militari all’uso civile.

3.4.19 Articolo 17 Cicli della tenuta a giorno periodica (art. 31 cpv. 2 OMU)

L'articolo 17 riassume in modo semplificato le disposizioni attuali degli articoli 80-82 OTEMU. La disposizione contenuta nel capoverso 2 è nuova. La misurazione ufficiale deve essere amministrata in modo tale che i dati possano essere esportati e i documenti modificati in qualsiasi momento Comune per Comune.

3.4.20 Articolo 18 Sicurezza delle informazioni (art. 31 cpv. 2 OMU)

L'art. 85 OTEMU esige attualmente l’allestimento di un piano di sicurezza informatica, il cui contenuto si riferisce alla norma svizzera SN 612010 in vigore. Questa norma SN non è più attuale. Al suo posto, oggi si applicano le norme ISO della serie 27'000, segnatamente le seguenti norme:

- ISO/IEC 27001:2013: Gestione della sicurezza delle informazioni in generale75 (può essere

certificata)

- ISO/IEC 27005:2018: nuovo standard integrativo sul sistema di gestione della sicurezza delle

informazioni

- ISO/IEC 27004:2016: Standard per la valutazione del rispetto dello standard ISO/IEC 27001:2013

L'art. 18 OMU-DDPS fa riferimento a queste norme e le dichiara vincolanti per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni (sicurezza dei dati) nella misurazione ufficiale.

Le soluzioni cloud sono oggi utilizzate in una certa misura anche nella misurazione ufficiale per

l'elaborazione e la gestione dei dati. Oggi i dati originali della misurazione ufficiale fanno stato, in linea di principio, ai fini della determinazione dei confini di proprietà (art. 668 cpv. 2 CC). Secondo l'art. 7 cpv. 3 OMU, il piano per il registro fondiario è parte integrante del registro fondiario. Il piano per il registro fondiario, rispettivamente parti di esso hanno gli effetti giuridici del registro fondiario. La perdita dei dati determinanti della misurazione ufficiale può quindi avere effetti devastanti sulla

proprietà fondiaria o sulla certezza del diritto in materia di proprietà fondiaria. Se gli operatori di cloud o le ubicazioni dei server si trovano all'estero, non sono soggetti al diritto svizzero o alla competenza giurisdizionale svizzera. Questo porta ad esempio a problemi in caso di fallimento della società che gestisce i dati o dell’operatore del cloud. Il capoverso 2 stabilisce quindi che la società che gestisce il cloud deve avere la propria sede in Svizzera e tutti i server del cloud devono essere ubicati in

Svizzera. Inoltre, è ovviamente necessario un adeguato contratto di elaborazione degli ordini, che assicuri che la società e il servizio di vigilanza sulle misurazioni abbiano accesso ai dati originali in ogni momento.

3.4.21 Articolo 19 Controllo di qualità in caso di cambiamenti nell’insieme di dati (art. 31 cpv.

2 OMU)

L'articolo 19 corrisponde all'attuale articolo 84 OTEMU.

3.4.22 Articolo 20 Archiviazione e storicizzazione (art. 31 cpv. 2 OMU)

L'articolo 20 impone al Cantone di adottare una concezione in materia di archiviazione e allinea così la regolamentazione dell'archiviazione della misurazione ufficiale a quella ancorata nell'articolo 16 OGI76 per gli altri geodati ufficiali di diritto federale. La Direzione federale delle misurazioni catastali può specificare queste disposizioni all’interno di istruzioni. I documenti di mutazione devono essere

archiviati e devono quindi essere oggetto della concezione in materia di archiviazione.

75 La norma internazionale ISO/IEC 27001 specifica i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema documentato di gestione della sicurezza delle informazioni, tenendo conto del contesto di un'organizzazione. Inoltre, la norma include requisiti per valutare e trattare i rischi per la sicurezza delle informazioni secondo le esigenze individuali dell'organizzazione.

76 Ordinanza sulla geoinformazione (OGI) del 21 maggio 2008, RS 510.620. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 34/38