Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del 18 novembre 19921 sulla misurazione ufficiale (OMU) e l’ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 19942 sulla misurazione ufficiale (OTEMU), che la attua in dettaglio, sono state emanate rispettivamente nel 1992 e nel 1994 nell'ambito della revisione totale della legge sulla misurazione ufficiale in vista dell'introduzione dello standard MU93 (misurazione ufficiale 1993). Il progetto di revisione di allora comprendeva in particolare un nuovo modello dei dati per la misurazione ufficiale. All’epoca, le ordinanze federali si fondavano sulle basi giuridiche piuttosto rudimentali della

misurazione contenute nel Codice civile (CC)3.

Nell'ambito della revisione totale della legislazione in materia di geoinformazione, ossia in seguito all'emanazione della legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI) del 5 ottobre 20074, l’OMU e l’OTEMU sono state sottoposte solo a una revisione parziale, poiché le

ordinanze in materia di misurazione ufficiale si erano rivelate sostanzialmente efficaci nella pratica rendendo necessarie relativamente poche modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale legislazione federale in materia di geoinformazione, il 1° luglio 2008, l’OMU e l’OTEMU fanno parte delle ordinanze esecutive relative alla legge sulla geoinformazione.

L’OMU si basa sulle seguenti norme di delega nelle leggi che delegano la competenza di legiferare al Consiglio federale:

- Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)5: Articolo 48a capoverso 1

- Titolo finale CC: articolo 38 capoverso 1

- della legge sulla geoinformazione: articolo 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12

capoverso 2, 14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3 e 46 capoverso 4

Quale ordinanza tecnica esecutiva del DDPS per l’OMU, l’OTEMU si basa sulle seguenti norme di delega contenute nelle leggi che delegano la competenza di legiferare al Consiglio federale e quindi sulle relative norme di subdelega contenute nelle ordinanze del Consiglio federale:

- LOGA: articolo 48a capoverso 1 1

- Titolo finale CC: articolo 38 capoverso 1

- della legge sulla geoinformazione: articolo 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12

capoverso 2, 14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3 e 46 capoverso 4

- OMU: articolo 3 capoverso 3, 6a, 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 37 capoverso 3, 51 capoverso

3 e 56 capoverso 4

1.2 Motivo della revisione parziale

La revisione parziale dell’OMU e la contemporanea revisione totale dell’OTEMU e dell'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)6 sono dovute principalmente alla prevista introduzione del nuovo modello dei dati della misurazione ufficiale DM.flex7. Questa richiede un adattamento dell’OMU, dell’OTEMU e dell’OTRF, poiché l'attuale modello dei dati è ancorato a livello di ordinanza. Il modello dei geodati della misurazione ufficiale sarà disciplinato allo stesso modo dei modelli di geodati di tutti gli altri geodati di base del diritto federale.

1 RS 211.432.2.

2 RS 211.432.21.

3 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210.

4 RS 510.62.

5 del venerdì, 21 marzo 1997, RS 172.010.

6 del 28 dicembre 2012, RS 211.432.

7 cfr. in proposito la documentazione sul sito web della misurazione ufficiale: www.cadastre.ch/av  Metodi & modelli dei dati  Nuovo modello dei dati DM.flex; cfr. anche CHRISTOPH KÄSER, Datenmodell DM.flex – Wechsel in der Programmleitung und Stand der Arbeiten, cadastre Nº33, agosto 2020, p. 4 segg. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 5/38