Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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di base di diritto federale e le autorità federali e cantonali siano autorizzate a raccogliere e gestire questi dati.

2.1.8 Progetti pilota

Il rapido sviluppo tecnico nel campo della geoinformazione richiede che le autorità federali e cantonali competenti possano testare e valutare le nuove tecnologie in tempo utile. Questo vale anche per la misurazione ufficiale. Il dipartimento competente dovrà essere in grado di emanare basi legali

(ordinanze sperimentali) per progetti pilota nella misurazione ufficiale. La legge sulla geoinformazione manca di una clausola di sperimentazione come base legale. L'articolo 42 della legge sulla

geoinformazione, concernente la promozione della ricerca, è formulato in modo troppo esteso a questo scopo, ma in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 1 lettera e con l'articolo 16

capoverso 2 lettere c e d nonché con il capoverso 5 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)30) permette al Consiglio federale di ancorare, in modo comprovato sotto il profilo giuridico, una clausola sperimentale nell'OMU sulla base degli articoli 5, 6 e 29 cpv. 3 della legge sulla geoinformazione.31 Questo è anche in linea con l'indirizzo della Strategia di e-

government Svizzera 2020–2023, che stabilisce quanto segue a questo proposito: «Nell’ambito di progetti pilota le autorità devono esaminare sommariamente i vantaggi e i rischi delle nuove

tecnologie. In questo modo potranno essere sviluppate ulteriormente e ottimizzate soluzioni innovative per l’impiego nell’Amministrazione.»32

2.1.9 Flusso di notifiche per le procedure di approvazione dei piani

Le numerose procedure di approvazione dei piani secondo il diritto federale (impianti ferroviari, strade nazionali, aerodromi, condotte sotterranee, opere militari) sono state ampiamente standardizzate qualche tempo fa. Disposizioni pressoché identiche delle rispettive ordinanze stabiliscono che il committente deve informare «entro 30 giorni il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della

misurazione ufficiale» (cfr. art. 15 cpv. 1bisOferr33, art. 5 e12 OPIE34 art. 19 OSN35, art. 17 cpv. 3 OITC36, art. 32a OAPCM37); un’eccezione è costituita dal diritto in materia di navigazione aerea e di impianti di trasporto a fune. A ciò si aggiunge ora una nuova procedura di approvazione dei piani nel settore della rete elettrica.38 Il momento della notifica al servizio cantonale competente per la vigilanza non è più appropriato; una notifica dovrebbe essere fatta già per i progetti previsti. Di conseguenza, le regolamentazioni delle ordinanze tecniche devono essere adattate, per cui anche l'ordinanza sugli impianti a fune (OIFT)39 deve essere adattata in aggiunta alle suddette ordinanze.

2.2 Questioni di principio esaminate

2.2.1 Revisione totale o parziale dell’OMU

Sotto il profilo formale, le modifiche dell’OMU sono eseguite come una revisione parziale; ampie parti dell’OMU non richiedono una revisione. La misurazione ufficiale deve essere dotata di un nuovo modello dei dati, modernizzata in singoli punti e aperta alle tecnologie future, ma non modificata radicalmente. Le soluzioni concettuali e organizzative essenziali della MU93 saranno portate avanti. Una revisione totale dell'OMU allo stato attuale lancerebbe segnali sbagliati.

30 del 14 dicembre 2012, RS 420.1.

31 cfr. anche le spiegazioni relative al nuovo art. 46b OMU al n. 3.1.39.

32 cfr. Strategia di e-government Svizzera 2020-2023, FF 2019-7289, p. 8750.

33 Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr) del 23 novembre 1983, RS 742.141.1.

34 Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE); RS 734.25.

35 Ordinanza sulle strade nazionali (OSN) del 7 novembre 2007, RS 725.111.

36 Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC) del 2 febbraio 2000, RS 746.11.

37 Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM), RS 510.51.

38 cfr. la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, FF 2017 7909.

39 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (ordinanza sugli impianti a fune, OIFT); RS 743.011. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 11/38