Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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3.3.8 Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo)

All'articolo 3 lettera b, l’espressione «livello d’informazione ‘nomenclatura’» deve essere sostituits.

Quali nomi rientrano nel termine «nomi geografici della misurazione ufficiale» è specificato nel

modello dei geodati.

3.3.9 Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Modifica dell’articolo 27 Organo di coordinamento delle riprese aeree: L'obbligo di notifica dei Cantoni secondo il capoverso 2 si è dimostrato inattuabile nella pratica. Il capoverso 2 è quindi abrogato.

L'Ufficio federale di topografia rimane competente per i voli delle autorità federali; questa competenza è mantenuta in essere a causa della vicinanza dell'Ufficio federale al servizio aereo, in deroga alla competenza generale dell’Organo federale di coordinamento della geoinformazione (CGC). Con «voli» si intendono anche i sorvoli con droni.

3.3.10 Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Adeguamento dell'articolo 19 «Annuncio all’autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale»: cfr. in proposito il n. 3.3.5.

3.3.11 Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Adeguamento dell'articolo 5 capoverso 4 (nuovo) e dell'articolo 12 capoverso 2 (nuovo) concernenti la notifica al servizio di vigilanza cantonale sulle misurazioni: cfr. in proposito il n. 3.3.5.

3.3.12 Ordinanza sulle ferrovie (Oferr)

Adeguamento dell'articolo 15 e inserimento del nuovo articolo 15bisconcernenti la notifica al servizio di vigilanza cantonale sulle misurazioni: cfr. in proposito il n. 3.3.5.

3.3.13 Ordinanza sugli impianti a fune (OIFT)

Adeguamento dell'articolo 56a «Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale»: cfr. in proposito il n. 3.3.5.

3.3.14 Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)

Adeguamento dell'articolo 17a «Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale»: cfr. in proposito il n. 3.3.5.

3.3.15 Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC)

Articolo 43 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta

Nell'attuale modello dei dati, gli impianti di trasporto in condotta costituiscono un livello informativo della misurazione ufficiale (cfr. catalogo degli oggetti, art. 6 cpv. 2 lett. g OMU). In futuro, essi non faranno più parte della misurazione ufficiale. Ciononostante, gli impianti di trasporto in condotta devono continuare ad essere rilevati con un alto grado di precisione da specialisti della misurazione qualificati, come avveniva finora. Questi geodati servono come documentazione ai sensi dell'articolo 45 OSITC. Il fattore decisivo per la raccolta di questi dati non è più il modello dei dati della

misurazione ufficiale, bensì il modello dei dati specificato dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) per il set di geodati «Condotte».

Art. 43a Annotazione nel registro fondiario

Secondo il diritto vigente, gli impianti di trasporto in condotta sono annotati nel registro fondiario per tutti i fondi su cui si trovano. Questo aspetto rimarrà invariato anche in futuro. Poiché l’inclusione nella misurazione ufficiale e nel registro fondiario nell'art. 43 sono abrogate, l'annotazione nel registro fondiario deve essere disciplinata separatamente in un nuovo art. 43a.

Articolo 45 capoverso 3 Geodati di base degli impianti di trasporto in condotta

Alcune parti degli impianti di trasporto in condotta costituiscono ancora dati della misurazione ufficiale anche se gli impianti di trasporto in condotta in quanto tali non appartengono più alla misurazione ufficiale (p. es. indirizzi di edifici; edifici come parte della copertura del suolo, ponti delle condotte

Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 27/38