Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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3.3.3 Ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
Poiché l'OAPuE consente ora anche il rilascio elettronico di estratti autenticati nell'ambito della
misurazione ufficiale,65 essa si basa ora anche sull'articolo 33 capoverso 3 lettera b LGI. L'ingresso dell'OAPuE è modificato di conseguenza e l'articolo 1 capoverso 1 è adattato di conseguenza.
Poiché anche gli ingegneri geometri possono ora essere pubblici ufficiali ai sensi dell'OAPuE, l'articolo 2 lettera a dell'ordinanza deve essere integrato di conseguenza.
Le persone in possesso di una patente di ingegnere geometra possono essere pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 2 lettera a OAPuE ed essere iscritte nel registro svizzero dei pubblici ufficiali
(RegPU) se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- Devono essere iscritti nel registro dei geometri.
- Devono essere designati dal Cantone come autorizzati a rilasciare estratti autenticati e documenti
di mutazione.66
Poiché i Cantoni designano i geometri autorizzati a rilasciare estratti autenticati, spetta a loro
effettuare l'iscrizione nel registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU) (art. 8 cpv. 1 OAPuE). Il
RegPU si riferisce unicamente alle attività che rientrano nell'ambito dell'OAPuE. Con l'iscrizione nel RegPU, i geometri non diventano pubblici ufficiali nel senso generale del Codice civile o del diritto in materia di registro fondiario.
3.3.4 Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari (OAPCM)
Adeguamento dell'articolo 32a «Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale». Le numerose procedure di approvazione dei piani del diritto federale (opere militari, strade nazionali, impianti ferroviari, impianti elettrici, funivie, condotte sotterranee, aerodromi) sono state in gran parte uniformate. Disposizioni pressoché identiche nelle rispettive ordinanze stabiliscono che il committente deve informare «entro 30 giorni il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale». Questa scadenza è troppo lunga. Visti i mezzi di comunicazione disponibili oggi, la notifica potrebbe effettivamente avvenire immediatamente. Il periodo di notifica è ora ridotto a 20 giorni.
Viene introdotto anche un ulteriore obbligo di notifica all'inizio della procedura di approvazione dei piani: la vigilanza cantonale sulla misurazione deve essere informata dell'apertura di una procedura di approvazione dei piani.
3.3.5 Ordinanza concernente la protezione delle opere militari
Le modifiche dell'articolo 8 capoverso 1 sono di natura puramente terminologica.
3.3.6 Ordinanza sulla geoinformazione (OGI); allegato 1 (Catalogo dei geodati di base)
I set di geodati secondo gli identificatori 52 e 54-64 devono essere abrogati a causa del nuovo
modello dei geodati della misurazione ufficiale.
Poiché le competenze per la definizione dei requisiti relativi ai dati del piano per il registro fondiario (art. 7 cpv. 2 OMU) nonché di quelli relativi agli altri dati della misurazione ufficiale sono diverse, il piano per il registro fondiario (id. 51) rimane in essere come set di dati indipendente nel catalogo dei geodati di base. I dati della misurazione ufficiale appaiono ora nell'allegato 1 OGI solo come un set di geodati di base con l'identificatore xxx.
3.3.7 Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)
Al capoverso 3 dell'articolo 10 «Estratto», l’espressione «livello d’informazione ‘Beni immobili’» deve essere sostituita e adeguata alla nuova terminologia dell’OMU. Anche al capoverso 3 dell'articolo 14 «Estratti autenticati», l’espressione «livello d’informazione ‘Beni immobili’» deve essere sostituita.
65 cfr. 2.1.6 sopra.
66 cfr. in proposito il nuovo art. 46a OMU. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 26/38