Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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Un nuovo comitato chiamato «Change Board» sarà responsabile della preparazione dei futuri
adeguamenti di DM.flex e della consultazione.. Occorrerà valutare quali regolamentazioni sarebbero necessarie per l'organizzazione, le competenze e le responsabilità del «Change Board».
2.1.2 Nuova disciplina per il finanziamento della misurazione ufficiale
La misurazione ufficiale è un compito comune15 finanziato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. I contributi federali sono concessi sulla base di accordi di programma. Per ragioni storiche, i dettagli erano precedentemente disciplinati in un'ordinanza dell'Assemblea federale. Ciò non
corrisponde alla disciplina abituale per i compiti comuni e rende gli adeguamenti macchinosi e complicati, causando problemi in vista del rapido mutamento tecnologico.
Con la modifica dell'articolo 38 della legge sulla geoinformazione approvata dal Parlamento il 19 marzo 2021, l’OFMU sarà abrogata e il finanziamento della misurazione ufficiale sarà disciplinato in modo nuovo.16 In futuro, il Consiglio federale sarà così responsabile dell'emanazione di norme dettagliate sul finanziamento della misurazione ufficiale. Allo stesso tempo, la legge definisce in linea di principio quali lavori e progetti della misurazione ufficiale devono essere sostenuti dalla
Confederazione. In futuro, la Confederazione potrà impiegare in modo mirato ed efficiente il suo finanziamento alla misurazione ufficiale. La nuova disciplina richiede una modifica dell’OMU.
2.1.3 Archiviazione e storicizzazione
Attualmente non ha luogo alcuna storicizzazione dei dati della misurazione ufficiale ai sensi
dell'articolo 13 dell'ordinanza sulla geoinformazione17: i singoli Cantoni storicizzano secondo regole proprie. I geodati di base della misurazione ufficiale riflettono sempre lo stato più aggiornato; lo stato precedente non può essere consultato. La revisione ha lo scopo di introdurre la storicizzazione e disciplinare l'archiviazione presso i Cantoni. In questo modo viene disciplinata la quarta dimensione della misurazione ufficiale (tempo). In questo contesto, anche la disciplina concernente il ciclo della tenuta a giorno (art. 24 cpv. 3 OMU) dovrà essere riesaminata.
2.1.4 Apertura a nuove tecnologie
La misurazione ufficiale dovrebbe essere aperta all'integrazione di nuove tecnologie attraverso regolamentazioni appropriate a livello di ordinanza. Rientrano in questo contesto, ad esempio,
l’«Uniform Resource Identifier (URI)» per rendere gli oggetti accessibili per l'interazione con altri oggetti e per le applicazioni delle tecnologie Web 3.0 («linked data»),18 o la nuvola di punti
3D/l’immagine 3D per la descrizione di un fondo. L’OMU non dovrà opporsi per principio a queste nuove tecnologie.
2.1.5 Inserimento delle servitù nella misurazione ufficiale
Già secondo il diritto vigente, i Cantoni possono prevedere, in base all'art. 7 cpv. 3 OMU, che i confini delle servitù siano indicati anche nel piano per il registro fondiario, a condizione che siano definiti in modo univoco in termini di posizione. Tuttavia, solo pochi Cantoni hanno potuto usufruire di questa possibilità, poiché solo pochissimi tra loro hanno previsto l'obbligo formale di un piano delle servitù. Nel corso della revisione dei diritti reali immobiliari, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, che aveva come importante pietra angolare una maggiore certezza del diritto e la pubblicità nel sistema del
15 In merito alla terminologia del compito comune e al suo significato in relazione alla misurazione ufficiale e al Catasto RDPP, cfr. Amir Moshe, Das Spannungsverhältnis zwischen der flankierenden Harmonisierungsaufgabe bzw. -pflicht des Bundes und der föderalen Autonomie hinsichtlich der amtlichen Informationen den Grund und Boden betreffend, am Beispiel der Geodatenmodellierung für den Nutzungsplan im Zuge der Einführung des ÖREB-Katasters - unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Kompetenzverteilung im schweizerischen Bundesstaat, p. 28 segg., con ulteriori riferimenti.
16 cfr. la legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione (FF 2021 669).
17 Ordinanza sulla geoinformazione (OGI) del 21 maggio 2008, RS 510.620.
18 In un sondaggio Delphi, circa due terzi degli intervistati erano d'accordo con questo progetto in tutto o in parte, cfr. Ufficio federale di topografia (nota a pie di pagina 12), n. 7.17, p. 39; «linked data» è tra gli indirizzi strategici di swisstopo, cfr. Ufficio federale di topografia, Indirizzi strategici 2020, p. 12.... Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 8/38