Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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L'ordinanza rinuncia ora alla definizione vincolante dell'accordo di prestazione annuale con i Cantoni. Tuttavia, il testo dell'ordinanza consente esplicitamente la fissazione di obiettivi parziali per un periodo più breve di quattro anni.

L'articolo 47c e l'allegato 1 disciplinano la fissazione degli indennizzi ai Cantoni.63

Gli articoli 47d (attuale articolo 47) e 48 sono stati ripresi in forma pressoché invariata. Vengono fatti aggiustamenti puramente redazionali. L'attuale articolo 48a è abrogato ed è ora disciplinato

nell'articolo 48 capoverso 4.

3.1.41 Sezione 3 Costi residui

Adeguamento redazionale del titolo della sezione.

3.1.42 Articolo 55 Piano corografico, capoverso 3

Di regola, le disposizioni transitorie esistenti non sono modificate o abrogate nell'ambito di revisioni parziali. Tuttavia, l'articolo 55 capoverso 3 OMU è divenuto obsoleto e può essere abrogato.

3.1.43 Articolo 57 Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008 cpv. 2

La disposizione è divenuta obsoleta con il passare del tempo e può essere abrogata senza

sostituzione. Il cambiamento del sistema di riferimento planimetrico è stato completato.

3.1.44 Art. 57a Disposizioni transitorie della modifica del ...

L'articolo 57a contiene le disposizioni transitorie alla presente revisione parziale dell’OMU.

Questa disposizione transitoria disciplina l'abrogazione del livello d'informazione «Condotte

sotterranee della misurazione ufficiale». Con la revisione totale dell'OSITC del 4 giugno 2021, sono stati creati due nuovi set di geodati di diritto federale nel settore delle condotte sotterranee. Un set di geodati documenta i sistemi di condotte sotterranee (art. 45 OSITC) e sostituisce così i dati dell'attuale livello d'informazione «Condotte sotterranee della misurazione ufficiale». L'altro set di geodati riguarda le aree protette delle condotte sotterranee ed è determinante per il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 44 OSITC). Quest'ultimo non è interessato dalla presente revisione dell'ordinanza.

L'art. 57a OMU definisce la procedura in tre tappe necessaria per la sostituzione completa e definitiva del livello d'informazione «Condotte sotterranee della misurazione ufficiale» con il set di geodati «Condotte» dell'UFE. In un ultimo passo swisstopo – previa consultazione dell’UFE – dispone

l’abrogazione e la cancellazione del livello d’informazione «Condotte sotterranee» da parte dei

Cantoni nei dati della misurazione ufficiale. La decisione di swisstopo deve essere pubblicata anche sul Foglio federale; a partire da tale pubblicazione, i dati del livello d'informazione «Condotte

sotterranee della misurazione ufficiale» che non sono ancora stati cancellati da un Cantone sono giuridicamente irrilevanti.

3.2 Allegato 1 Commisurazione degli indennizzi federali

Il contenuto di questo allegato all'ordinanza corrisponde in gran parte all'allegato OFMU; dal punto di vista materiale, quindi, vengono apportate soltanto piccole modifiche alla commisurazione degli indennizzi. Nuovo è invece il capoverso 7 dell'allegato, che disciplina la considerazione dei progetti pilota.

Secondo il capoverso 5, la Confederazione contribuisce alle misure adottate dai Cantoni nell’ambito della misurazione ufficiale in seguito a eventi naturali e che sono equivalenti a un primo rilevamento. La definizione di evento naturale, così come è utilizzata nel diritto in materia di misurazioni,

comprende inondazioni e colate detritiche, smottamenti, frane e cadute di pietre, valanghe, erosioni, terremoti, tempeste e incendi boschivi, e corrisponde quindi nel complesso alla definizione del diritto forestale (art. 1 cpv. 2 LFo e art. 28 cpv. 1 lett. a OFo). Tuttavia, le tempeste e gli incendi boschivi non

63 cfr. in proposito il n. 3.1.44. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 24/38