Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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3.4 OMU-DDPS
3.4.1 Osservazioni preliminari sulla sezione 1
Le componenti della misurazione ufficiale vengono disciplinate in modo nuovo nell’OMU riveduta (art. 5 OMU):
- I dati; Il contenuto centrale della misurazione ufficiale è senza dubbio costituito dai dati della
misurazione ufficiale, che sono strutturati nel modello dei dati. All'interno dei dati della misurazione ufficiale, i dati del piano per il registro fondiario devono essere appositamente designati (come attributi nel file Interlis).
- I segni: I segni della misurazione ufficiale comprendono i punti fissi e i segni di terminazione. I
segni sono definiti fisicamente nel terreno e sono al tempo stesso tassativamente anche oggetti dei dati della misurazione ufficiale.
- I documenti tecnici e amministrativi: I documenti tecnici e amministrativi comprendono, ad
esempio, la descrizione dell'immobile, i protocolli dei controlli, la documentazione originale delle misure, i documenti di lavoro e di controllo, il confronto delle superfici in caso di rinnovamento, il rapporto dell’assuntore dei lavori, il piano di mutazione e la tabella di mutazione (cfr. art. 64 segg. OTEMU nella versione vigente). Questi documenti sono di grande importanza indipendentemente dalla tenuta elettronica dei dati. Così, ad esempio, oggi e fino agli inizi della misurazione catastale, una storicizzazione degli stati dei confini degli immobili può essere ricostruita solo sulla base dei documenti di mutazione.
- Le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime: Dove la
misurazione ufficiale secondo il Codice civile (CC) in vigore o secondo la MU93 non è ancora stata realizzata, fanno fede i documenti della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.
La sezione 1 dell’OMU-DDPS (art. 1-6 OMU-DDPS) specifica – per quanto necessario – le descrizioni e le regolamentazioni concernenti questi elementi, seguendo l'ordine di elencazione dell'art. 5 OMU.
3.4.2 Articolo 1 Segni (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU)
L'articolo 1 definisce i segni della misurazione ufficiale ai sensi dell'art. 21 LGI. In base a questo articolo, esistono soltanto due tipi di segni:
- i punti fissi (categorie da 1 a 3);
- i segni di terminazione nel terreno (confini nazionali, cantonali, distrettuali, comunali o dei fondi).
3.4.3 Articolo 2 Punti fissi (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU)
L'articolo 2 riassume in modo semplificato le attuali disposizioni degli articoli 46 segg. OTEMU;
tuttavia, il sistema dei punti fissi non subisce sostanzialmente cambiamenti. Una regolamentazione semplificata è giustificata anche dal fatto che, in vista del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), le reti di punti fissi hanno perso importanza per il riferimento planimetrico. Si fa una
distinzione tra i punti fissi planimetrici e altimetrici da un lato e tra i punti fissi della misurazione
nazionale (categoria 1)67 e quelli della misurazione ufficiale (categorie 2 e 3) dall'altro.
Il capoverso 5 contiene l’attuale disposizione dell'articolo 49 capoverso 1 OTEMU. La posizione e il numero dei punti fissi sono determinati dalle esigenze di tenuta a giorno. I dettagli dei requisiti per i punti di controllo saranno disciplinati in futuro regolati all’interno di istruzioni.
3.4.4 Articolo 3 Dati: Contenuto (art. 5 cpv. 1 lett. a OMU)
L'articolo 3 stabilisce in linea di principio ciò che è incluso nei dati della misurazione ufficiale.
In conformità con l'orientamento della misurazione ufficiale come misurazione del registro fondiario, la frase introduttiva stabilisce che i dati del piano per il registro fondiario appartengono ai dati della misurazione ufficiale. Come conseguenza della competenza normativa68 i dati del piano per il registro fondiario sono disciplinati nell'articolo 7a OTRF.
67 Questa regolamentazione è identica e volutamente ridondante rispetto a quella dell'articolo 2 capoverso 1 lettere d ed e dell'l’ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN), RS 510.626.
68 cfr. in proposito il precedente n. 1.5. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 29/38