Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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legislazione sull'archiviazione57 e che la portata normativa del DDPS in questo settore può riguardare solo le regolamentazioni sull'archiviazione nei Cantoni.

3.1.28 Articolo 34 Principio, capoverso 3

L'articolo 34 OMU è completato da un nuovo capoverso 3, che stabilisce che l'Ufficio federale di topografia gestisce un geoservizio per l'accesso in rete ai geodati di base. L'articolo 36 lettera e OGI affida già oggi all'Ufficio federale la gestione di tali geoservizi e viene ora precisato qui per quanto riguarda la misurazione ufficiale. Il Consiglio federale è autorizzato a questa regolamentazione (art. 13 LGI).

3.1.29 Articolo 36 Servizio di telecaricamento

L’accesso ai dati della misurazione ufficiale deve essere garantito attraverso un servizio di

telecaricamento. L'aggiunta «almeno per il tramite dell’IMU» è abrogata. Con IMU si intende l'attuale interfaccia della misurazione ufficiale. Gli sviluppi tecnici e il nuovo modello dei geodati della

misurazione ufficiale possono eventualmente richiedere altre soluzioni. L’OMU non deve ostacolare tali soluzioni. Di conseguenza, anche il titolo sarà modificato.

Allo contempo, la delega legislativa attualmente mancante al DDPS è aggiunta in un nuovo secondo capoverso. Il DDPS disciplina infatti già l'interfaccia della misurazione ufficiale nell'articolo 44 OTEMU.

3.1.30 Articolo 37 Estratti autenticati, capoversi 1 e 3

La modifica al capoverso 1 è di natura puramente redazionale.

A causa della regolamentazione dell’autenticazione elettronica nell'articolo 46a capoverso 2 OMU così come nell'OAPuE, il capoverso 3 diventa obsoleto e può essere abrogato senza sostituzione.

3.1.31 Articolo 38 Emolumenti per l'autenticazione

Si rinuncia a una regolamentazione unitaria degli emolumenti per l’autenticazione a livello svizzero. Una tale regolamentazione interferisce troppo con l'autonomia finanziaria cantonale e non è coperta dall'articolo 33 capoverso 3 lettera c LGI.

3.1.32 Art. 39 Rilascio ad autorità federali

L'accordo stabilito in applicazione dell'articolo 14 capoverso 3 LGI concernente il pagamento e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra autorità58 esiste già e la maggioranza dei Cantoni vi ha aderito. L'accordo prevede che lo scambio di dati tra le autorità sia gratuito. Pertanto, solo il caso dello scambio di dati della misurazione ufficiale con i Cantoni che non sono parte

dell'accordo deve ancora essere disciplinato.

3.1.33 Articolo 40 Servizio specializzato della Confederazione, capoversi 3bis e 6

Conformemente all'articolo 6 capoverso 1 OMU, il DDPS definisce il modello dei geodati della

misurazione ufficiale. Tuttavia, la definizione e l'adeguamento del modello dei geodati non dovrebbe avvenire solo sporadicamente, ma dovrebbe essere oggetto di un processo continuo. Per questo motivo, il nuovo art. 40 cpv. 3bisOMU assegna esplicitamente alla Direzione federale delle misurazioni catastali il compito di sviluppare ulteriormente il modello dei geodati. Questo ulteriore sviluppo avverrà in collaborazione con l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, i Cantoni e le organizzazioni partner, in particolare anche nel cosiddetto Change Board, un gruppo di lavoro che esiste già oggi. La partecipazione di organizzazioni partner vanta una lunga tradizione nel settore del diritto in materia di geoinformazione. Dall'entrata in vigore della LGI, l'articolo 35 LGI prescrive

espressamente la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner. La cerchia delle organizzazioni da consultare è in linea di principio nota. Tuttavia, una definizione

57 Legge federale sull'archiviazione, legge sull'archiviazione, LAr, RS 152.1 e ordinanza relativa alla legge federale sull'archiviazione. Ordinanza sull'archiviazione, OLAr; RS 152.11).

58 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente l’indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra autorità, concluso il 17 settembre 2015, approvato dal Consiglio federale il 6 aprile 2016, entrato in vigore il 1° ottobre 2016, RS 510.620.3. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 20/38