Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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3 Commento alle singole disposizioni
3.1 OMU
3.1.1 Sostituzione di un termine
Il servizio specializzato della Confederazione responsabile della misurazione ufficiale è oggi la
Direzione federale delle misurazioni catastali, che fa parte dell'Ufficio federale di topografia. Per motivi redazionali, l'abbreviazione comune «D+M» sarà usata in futuro in tutto l'atto normativo.
3.1.2 Articolo 1 Funzioni della misurazione ufficiale
La nuova formulazione dell'articolo 1 ha lo scopo di rappresentare chiaramente la dualità della
funzione della misurazione ufficiale che esiste già oggi. Da un lato, la misurazione ufficiale mette a disposizione delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché dell'economia, della scienza e di terzi, dei dati georeferenziati sulla superficie terrestre, sopra e sotto la stessa, che sono in relazione con il registro fondiario. Ne fanno parte ora anche i geodati sotto la superficie terrestre. Dall’altro lato, il piano per il registro fondiario generato dai dati della misurazione ufficiale assicura comunque la misurazione della proprietà fondiaria e fa quindi parte del registro fondiario.
3.1.3 Art. 1a Rapporto con il diritto generale in materia di geoinformazione
L'articolo 1a è adeguato per motivi puramente editoriali. Viene aggiunta unicamente l'abbreviazione «OGI».
3.1.4 Articolo 3 Pianificazione e attuazione, capoverso 3
Il capoverso 3 dell'articolo 3 è divenuto obsoleto e può essere abrogato senza sostituzione. La
disposizione era ancora rilevante alla data dell’introduzione della MU93 (all'inizio degli anni '90).
3.1.5 Articolo 4, Opere militari, capoverso 2
Negli ultimi anni, numerose opere militari sono state privatizzate o convertite all’uso civile. La
registrazione iniziale di queste opere nella misurazione ufficiale ha causato dei problemi. Pertanto, il DDPS disciplinerà la procedura di conversione delle opere militari alluso civile. Finora esisteva
unicamente una linea guida comune di armasuisse e swisstopo.47
3.1.6 Articolo 5 Componenti della misurazione ufficiale
La precedente disciplina del contenuto della misurazione ufficiale all'art. 5 OMU era pragmatica e caratterizzata principalmente dalla struttura dell’OMU, rispettivamente dalla storia delle origini della misurazione ufficiale.
La nuova disciplina dovrà essere strutturata in modo sistematico e logico secondo gli elementi
«classici» della misurazione ufficiale:
- I dati; Il contenuto centrale della misurazione ufficiale è senza dubbio costituito dai dati della
misurazione ufficiale, che sono strutturati nel modello dei dati. All'interno dei dati della misurazione ufficiale, i dati del piano per il registro fondiario devono essere appositamente designati (come attributi nel file Interlis).
- I segni: I segni della misurazione ufficiale comprendono i punti fissi e i segni di terminazione. I
segni sono definiti fisicamente nel terreno e sono al tempo stesso tassativamente anche oggetti dei dati della misurazione ufficiale.
- I documenti tecnici e amministrativi: I documenti tecnici e amministrativi comprendono, ad
esempio, la descrizione dell'immobile, i protocolli dei controlli, la documentazione originale delle misure, i documenti di lavoro e di controllo, il confronto delle superfici in caso di rinnovamento, il rapporto dell’assuntore dei lavori, il piano di mutazione e la tabella di mutazione (cfr. art. 64 segg. OTEMU nella versione vigente). Questi documenti sono di grande importanza indipendentemente
47 cfr. la direttiva «Richtlinie zur Aufnahme von militärischen Anlagen in die amtliche Vermessung» del 1° aprile 2008, consultabile su https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manualav/publication/guidline.download/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Militaerische- Anlagen-de.pdf. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 14/38