Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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3.1.14 Capitolo 4 - Titolo
Si tratta di un adeguamento e di una precisazione di carattere editoriale. Poiché l’OMU include ora anche una regolamentazione relativa ai progetti pilota, il titolo deve essere integrato di conseguenza.
3.1.15 Articolo 18 Definizioni, capoverso 2
La modifica al capoverso 2 riguarda unicamente la versione tedesca. La definizione di rinnovamento nel testo tedesco – a differenza del testo francese e italiano – non corrisponde alla disciplina voluta e alla pratica attuale e deve quindi essere adattata.
Il concetto di rinnovamento è limitato da un lato dal concetto di primo rilevamento e dall'altro dal concetto di tenuta a giorno. Solo una misurazione riconosciuta definitivamente può essere oggetto di un rinnovamento. Il rinnovamento rappresenta un adattamento a nuove prescrizioni (p. es. leggi,
ordinanze, istruzioni), come ad esempio l'adeguamento a un nuovo sistema di riferimento planimetrico prescritto o a un modello de geodati modificato o prescritto in via innovativa. Per le misurazioni
riconosciute definitivamente, la cui rete dei punti fissi non è stata stabilita nel sistema di coordinate nazionali, i lavori d’adattamento di tale rete alle nuove disposizioni equivalgono a un primo
rilevamento (art. 51 cpv. 4 OMU).
3.1.16 Articolo 19 Metodo
Adattamento puramente redazionale. Viene introdotta l'abbreviazione D+M per la Direzione federale delle misurazioni catastali.
3.1.17 Articolo 20 Sistema di riferimento geodetico
Adattamento puramente redazionale: l'abbreviazione OGI è ora usata al posto di ordinanza sulla geoinformazione.
3.1.18 Articolo 21 Data dell'esecuzione, capoverso 3
Questa disposizione è in una certa misura in contraddizione con il fatto che oggi la definizione delle tappe ha luogo attraverso un accordo di programma, e può quindi essere abrogata senza sostituzione.
3.1.19 Art. 23 Tenuta a giorno permanente
Oggi il termine massimo di un anno per la tenuta a giorno non è più giustificato e non soddisfa le esigenze degli utenti dei dati. Pertanto, viene ora specificato un termine di aggiornamento di massimo tre mesi. In casi fondati i Cantoni possono fissare termini diversi nella loro legislazione. Una tale eccezione potrebbe essere giustificata, ad esempio, dal fatto che nei Cantoni con zone ad alta quota il manto nevoso non permette di solito alcun lavoro di misurazione durante l'inverno. I Cantoni devono consultare la Direzione federale delle misurazioni catastali prima di qualsiasi determinazione
derogatoria – questo può avvenire, ad esempio, nell'ambito della procedura di consultazione
cantonale. Senza che questo debba essere esplicitamente menzionato nell’OMU, la Direzione
federale delle misurazioni catastali, in quanto organo responsabile dell’alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, può naturalmente anche emanare istruzioni direttive su questo aspetto.
3.1.20 Articolo 24 Tenuta a giorno periodica, capoverso 3
L’armonizzazione temporale della tenuta a giorno periodica con il ciclo di aggiornamento della
misurazione nazionale non è quasi mai appropriata e non ha quasi mai luogo nella pratica. Per questo motivo, il DDPS dovrà ora poter definire il ciclo di aggiornamento in un'ordinanza. Conformemente alla flessibilità del nuovo modello dei geodati DM.flex, dovrebbe essere possibile specificare cicli di
aggiornamento diversi per alcuni dati della misurazione ufficiale. In questo modo si intende
raggiungere contemporaneamente una tenuta a giorno efficiente e un grado di attualità appropriato dei dati.
3.1.21 Articolo 25 Tenuta a giorno e registro fondiario
L'attuale art. 25 OMU contiene due prescrizioni relative alla misurazione ufficiale e al registro
fondiario, che non hanno alcun legame di fatto e sono sistematicamente classificate in modo errato in questo punto. Pertanto l'art. 25 OMU è abrogato senza sostituzione.
Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 18/38