Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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revisioni, si è concluso che l'articolo 46 rappresenta ormai un anacronismo e deve essere abrogato. L'uniformità dell'attuale tenuta a giorno corrente della misurazione ufficiale ha la precedenza.

Eventuali esigenze di eccezioni nell'ambito di determinate infrastrutture (p. es. ferrovie, strade

nazionali) possono essere prese in considerazione sulla base dell'art. 44 cpv. 2 OMU-DDPS.

L'articolo 46 ha ora lo scopo di disciplinare la comunicazione con il registro fondiario. La

regolamentazione concernente la comunicazione tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario era contenuta originariamente nell'articolo 25 ed è stata ora collocata nel punto giusto sotto il profilo sistematico (Capitolo 7 Organizzazione ed esecuzione, Sezione 3 Esecuzione della misurazione ufficiale). Il DFGP e il DDPS saranno ora in grado di emanare regolamenti sulla comunicazione tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario. Anche in questo caso, l’attuale OTRF costituisce un veicolo adatto. Nel quadro di queste regolamentazioni di diritto federale, la regolamentazione di dettaglio è di competenza dei Cantoni.

La competenza dei due dipartimenti include anche la regolamentazione dell'interfaccia elettronica tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario.

Il capoverso 2 stabilisce, come in precedenza, che sono i Cantoni a disciplinare la comunicazione (oggi analogica) tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario.

3.1.38 Art. 46a Documenti di mutazione ed estratti autenticati

Questa nuova disposizione stabilisce che i Cantoni devono nominare gli ingegneri geometri iscritti nel registro che possono rilasciare estratti autenticati e firmare documenti di mutazione.

Il capoverso 2 disciplina il rilascio elettronico di estratti autenticati. In futuro, il loro rilascio si baserà sull’OAPuE.60

3.1.39 Sezione 4 e articolo 46b Progetti pilota61

Il rapido sviluppo tecnico nel campo della geoinformazione richiede che le autorità federali e cantonali competenti possano testare e valutare le nuove tecnologie in tempo utile. Questo vale anche per la misurazione ufficiale. La nuova clausola sperimentale ha lo scopo di rendere possibili i progetti pilota, ma anche di indirizzarli in una direzione disciplinata a livello giuridico.

Il capoverso 1 stabilisce che la Direzione federale delle misurazioni catastali può approvare progetti pilota nel campo della misurazione ufficiale. Geograficamente, tali esperimenti sono limitati a singoli Cantoni o a singole aree geografiche intercantonali (p.es. l'agglomerazione di Basilea). L'ordinanza specifica un numero chiuso per le finalità di tali progetti esperimenti. I progetti pilota sono ammessi solo per testare e sviluppare nuove procedure e competenze, di nuove tecnologie nonché nuovi contenuti, dati e modelli di rappresentazione. Tali progetti pilota autorizzati possono essere sostenuti con sussidi federali se sono inclusi nell'accordo di programma secondo il nuovo art. 38 cpv. 1bislett. g LGI.62

In virtù del principio di legalità, la sperimentazione di novità da parte della pubblica amministrazione può anche richiedere nuove disposizioni corrispondenti. Per questo motivo, il DDPS dovrebbe poter emanare delle ordinanze sperimentali che derogano temporaneamente e limitatamente alla

sperimentazione alle ordinanze della Confederazione (ordinanze del Consiglio federale e

dipartimentali). Si può supporre che le ordinanze sperimentali – secondo la durata degli accordi di programma e quindi delle sperimentazioni – non saranno generalmente valide per più di quattro anni.

3.1.40 Capitolo 8 Accordo di programma, sussidi federali e costi residui - Articoli 47-48a

Poiché l’OFMU sarà abrogata quando entrerà in vigore la modifica all'art. 38 LGI, i dettagli relativi al finanziamento devono ora essere disciplinati nell’OMU. I nuovi art. 47-47b OMU riprendono in gran parte immutate le disposizioni dell’OCRDPP, che hanno dato finora buona prova di sé.

60 cfr. in proposito il n. 2.1.6.

61 cfr. in proposito il n. 2.1.8.

62 cfr. in proposito anche il commento all'art. 47c OMU più sopra (n. 3.1.40). Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 23/38