Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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1.5 Modifiche contemporanee e coordinate nell’OTRF

Il diritto del registro fondiario e quello della misurazione sono strettamente collegati tra loro.

L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario si basano sulla misurazione ufficiale, ossia sul piano per il registro fondiario (art. 950 cpv. 1 CC). I confini sono indicati dalla mappa

catastale e dai termini posti nel fondo (art. 668 cpv. 1 CC). In caso di disaccordo fra la mappa ed i termini, si presumono esatti i confini della mappa (art. 668 cpv. 2 CC). Secondo l'art. 7 cpv. 1 OMU, il piano per il registro fondiario è parte integrante del registro fondiario e ha gli effetti giuridici del registro fondiario. Dalle norme summenzionate si può dedurre che il piano per il registro fondiario come parte della misurazione ufficiale è al tempo stesso parte integrante del registro fondiario. Oggi ciò riguarda i livelli d'informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee», «indirizzi degli edifici» e «parti delle suddivisioni amministrative» (art. 7 cpv. 2 OMU). Anche il diritto in materia di registro fondiario è quindi interessato dalla revisione delle ordinanze sulla misurazione ufficiale.

A livello di ordinanze dipartimentali, una separazione coerente delle norme viene ora operata come segue:

- Tutte le norme che riguardano direttamente il registro fondiario, segnatamente le norme

concernenti il piano per il registro fondiario ai sensi dell'art. 7 OMU, sono disciplinate nell’OTRF, che è emanata congiuntamente dal DFGP e dal DDPS.

- Le altre norme relative alla misurazione ufficiale sono disciplinate nell’OMU-DDPS.

2 Aspetti fondamentali del progetto

2.1 Punti principali della revisione

2.1.1 Introduzione del nuovo modello dei dati DM.flex

Motivo fondamentale e contenuto principale della revisione è, come già accennato, l'introduzione del nuovo modello dei dati Dm.flex. Uno dei principi più importanti del nuovo modello dei dati della

misurazione ufficiale sarà la sua modularità e flessibilità – da qui il nome Dm.flex. Questa flessibilità sarà ottenuta dividendo l'attuale modello DM.01-AV-CH in diversi piccoli modelli di dati indipendenti tra loro che non sono più specificati nell’OMU e nell’OUTEMU. Il modello dei dati della misurazione ufficiale sarà così disciplinato allo stesso modo dei modelli di geodati minimi di tutti gli altri geodati di base del diritto federale. Questo renderà più semplice in futuro operare piccoli aggiustamenti senza dover cambiare l'intero modello dei geodati.11

La modifica del modello dei dati della misurazione ufficiale porta implicitamente all'abbandono del precedente livello d'informazione «condotte sotterranee». In futuro le condutture dovranno quindi essere gestite come set di geodati indipendenti; ciò è già stato attuato con la revisione totale

dell'ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta12 del 4 giugno 2021, indipendentemente dal cambiamento del modello dei dati della misurazione ufficiale. In

occasione di un sondaggio Delphi, circa due terzi degli intervistati si sono dichiarati d'accordo con questo progetto.13 Indipendentemente da questo, un esperto è giunto alla stessa conclusione nel valutare nuovi temi per il catalogo RDPP.14 Nel modello dei dati DM.flex, anche le suddivisioni

amministrative dovrebbero essere eliminate a medio termine. Il nuovo modello dei dati renderà

possibile che alcuni dati (p. es. oggetti selezionati della superficie terrestre) facciano parte del modello dei dati e quindi dei dati ufficiali della misurazione ufficiale, ma siano integrati come servizio al fine di evitare ridondanze da altri set di geodati.

11 per il concetto di dettaglio cfr. il n. 2.2.2.

12 Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC) del 4 giugno 2021, RS 746.12.

13 cfr. UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA, Misurazione ufficiale 2030 – Delphi-Befragung, Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der amtlichen Vermessung in den nächsten 10-20 Jahren, rapporto finale del 20 agosto 2013, n. 7.16, p. 38.

14 cfr. DANIEL KETTIGER, Rechtliche Analyse möglicher neuer ÖREB-Themen ab 2020 (progetto prioritario 16), perizia all'attenzione dell'Ufficio federale di topografia, quarta versione estesa e rivista del 13 marzo 2018, p. 62. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 7/38