Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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Nell’elencazione sono riportati gli altri dati della misurazione ufficiale; le ridondanze redazionali con l'articolo 7a OTRF sono state consapevolmente accettate.

La definizione di edifici esistenti, pianificati o progettati si basa sull'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)69. Un edificio è progettato non appena l’autorizzazione edilizia è stata rilasciata (art. 7 OREA).

L’espressione «altre caratteristiche della superficie terrestre» è un termine generale che definisce altre forme di copertura del suolo. Essa copre, tra l'altro, le superfici boscate (in precedenza art. 18

OTEMU) e le superfici senza vegetazione (art. 19 OTEMU).

I nomi geografici nella misurazione ufficiale (art. 3 lett. g OMU-DDPS) comprendono quelli designati nel modello dei dati (cfr. il regolamento modificato all'art. 3 lett. b ONGeo); essi includono fra l'altro i nomi locali, i nomi di località, i nomi di luoghi e i nomi di oggetti importanti.

3.4.5 Articolo 4 Dati: Precisione (art. 5 cpv. 2 OMU)

Le attuali disposizioni in materia di precisione e attendibilità, o meglio l'intero sistema normativo in materia, risale all'introduzione della misurazione ufficiale federale con l'introduzione del Codice civile (CC). Il pensiero della misurazione ufficiale all’epoca era legato ai piani, non ai dati (vettoriali). I metodi di misurazione dell'epoca erano basati sulla triangolazione e legati alla rete di punti fissi. I livelli di tolleranza risalgono a direttive e ordinanze del 1910. Durante il grande passaggio alla gestione elettronica della misurazione ufficiale negli anni '90 (MU93), non è stata apportata alcuna modifica alle disposizioni sulla precisione, anche se a posteriori ciò sarebbe stato necessario da un punto di vista tecnico. Quando nel 2008 è stata introdotta la nuova legislazione in materia di geoinformazione, le norme sulla misurazione ufficiale sono state lasciate il più possibile invariate. Ora si impone

fondamentalmente un adattamento delle disposizioni in materia di precisione allo stato della tecnica. Oggi è infatti possibile misurare in modo più preciso e più indipendente dal luogo. Il sistema dei gradi di tolleranza (art. 2 OTEMU) deve quindi essere abbandonato a medio termine e sostituito da requisiti di precisione in un nuovo sistema di requisiti di informazione (Information Need Definition; IND-MU). Poiché IND-MU non può ancora essere introdotto con l'attuale pacchetto di revisione dell’OMU e dell’OMU-DDPS, per ora i gradi di tolleranza saranno comunque mantenuti in essere.

L'articolo 4 disciplina i requisiti di precisione in modo generale. I capoversi 2 e 3 corrispondono agli attuali articoli 3 e 5 lettera a OTEMU. I dettagli dei requisiti di precisione saranno disciplinati dalla Direzione federale delle misurazioni catastali all’interno di istruzioni. Per il piano per il registro

fondiario, l'UFRF e la Direzione federale delle misurazioni catastali emaneranno istruzioni comuni.

Oltre ai requisiti di precisione, oggi è importante anche l'attendibilità dei dati. La Direzione federale delle misurazioni catastali emanerà istruzioni anche a questo riguardo. In modo molto sostanziale, si può affermare che i dati raccolti sono affidabili solo se i loro valori sono basati su almeno due

misurazioni indipendenti.

3.4.6 Articolo 5 Documenti tecnici e amministrativi (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU)

L'articolo 5 specifica i documenti tecnici e amministrativi e si basa sull'articolo 63 OTEMU.

I resoconti di verifica includono quelli delle attrezzature e degli strumenti utilizzati, nonché i resoconti di verifica sulla qualità dei dati.

La Direzione federale delle misurazioni catastali disciplinerà i dettagli per mezzo di istruzioni. Dato che si tratta di norme puramente esecutive, i cui destinatari sono i Cantoni, i Comuni e i loro incaricati, ciò è opportuno dal punto di vista professionale e consentito sotto il profilo giuridico.

69 RS 431.841. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 30/38