Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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Il non assoggettamento a istruzioni ancorato qui è una conseguenza dell'indipendenza59 sancita come dovere professionale per gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e può quindi essere verificata dalla commissione dei geometri (art. 25 Ogeom).

Il criterio del non assoggettamento a istruzioni può essere applicato sia alle organizzazioni statali (p. es. l'ufficio del catasto della Città di Berna) che a quelle private (studi di geometra). Pertanto, la

distinzione viene meno.

Il capoverso 2 prevede che il DDPS possa, in casi giustificati, stabilire delle eccezioni per l'esecuzione di certi lavori della misurazione ufficiale. Attualmente, nessuna eccezione generale di questo tipo è prevista nell’OMU-DDPS.

3.1.36 Articolo 45 Aggiudicazione dei lavori

L’attuale articolo 45 capoverso 2 recita: «I lavori della misurazione ufficiale da aggiudicare per

un’esecuzione esclusiva in un determinato settore geografico devono essere oggetto di una gara pubblica.» Il nuovo diritto in materia di appalti (art. 9 LAPub, seconda frase) permette l'esistenza di simili disposizioni previste da leggi speciali per il trasferimento di un compito pubblico con carattere di monopolio, che acquisiscono quindi la precedenza sul diritto in materia di appalti pubblici (il diritto in materia di appalti pubblici non trova applicazione in questo caso). Di conseguenza, per quanto

riguarda l'art. 45 cpv. 2 OMU, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di appalti pubblici esistono le seguenti opzioni:

- Mantenere invariato l'art. 45 cpv. 2: Se l'art. 45 cpv. 2 rimane in vigore, nulla cambierà per quanto

riguarda l'aggiudicazione dei lavori della misurazione ufficiale assegnati in un determinato settore geografico per un’esecuzione esclusiva. A differenza di quanto avviene attualmente, tuttavia, l'art. 45 cpv. 2 OMU non è più identico all'art. 2 cpv. 7 LMI dal punto di vista contenutistico, poiché l'art. 5 cpv. 1 LMI considera soddisfatti i requisiti dell'art. 2 cpv. 7 LMI se viene applicato il diritto degli appalti pubblici del nuovo CIAP. Al contrario, secondo l'art. 45 cpv. 2 OMU, un appalto pubblico continuerà a dover essere indetto in ogni caso e indipendentemente dal valore dell’appalto.

- Abrogazione dell'art. 45 cpv. 2: Se l'art. 45 cpv. 2 viene abrogato, trova applicazione – per via

della mancanza di una norma giuridica speciale divergente – l'art. 9 del nuovo CIAP, secondo il quale il trasferimento del compito pubblico della misurazione ufficiale costituisce un appalto

pubblico ai sensi del diritto in materia di appalti pubblici. Allo stesso tempo, il trasferimento di un compito pubblico con monopolio territoriale è anche soggetto all'art. 2 cpv. 7 LMI, i cui requisiti possono essere soddisfatti applicando il diritto in materia di appalti pubblici del nuovo CIAP. Di conseguenza, in caso di abrogazione dell'art. 45 cpv. 2 OMU, il nuovo CIAP si applica

integralmente ai lavori della misurazione ufficiale assegnati per un’esecuzione esclusiva in un determinato settore geografico. Si applicano dunque anche i valori soglia, il che significa che nei piccoli Comuni (e probabilmente anche nei piccoli Cantoni) i lavori della misurazione ufficiale che vengono assegnati per un’esecuzione esclusiva in un determinato settore geografico possono essere aggiudicati tramite trattativa privata o procedura mediante invito – e quindi senza un appalto pubblico.

Una regolamentazione speciale per l'aggiudicazione dei lavori nella misurazione ufficiale non è più giustificata; l'art. 45 OMU deve quindi essere abrogato senza sostituzione. Sull'articolo in vigore esiste un'ampia letteratura e anche un’ampia giurisprudenza cantonale. Si rinuncia quindi espressamente alla riassegnazione del numero dell’articolo.

3.1.37 Articolo 46 Lavori sui terreni della ferrovia / Comunicazione con il registro fondiario (nuovo)

L'articolo 46 prevede che, ai sensi della legislazione ferroviaria e d’intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, le imprese ferroviarie siano autorizzate a effettuare autonomamente determinati lavori della misurazione ufficiale sui terreni ferroviari, sempre che dispongano di un proprio servizio di misurazione diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri. Il significato pratico di questa deroga è stato messo in discussione nel gruppo di lavoro. Dopo diverse discussioni e

59 art. 22 cpv. 1 lett. b Ogeom: «esercitano la loro professione autonomamente, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, sia individualmente, sia nel quadro dell’attività per una persona giuridica o nell’amministrazione pubblica.» Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 22/38