Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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aree che comprendono entrambe le categorie. Nel caso di una tenuta a giorno periodica effettuata modulo per modulo, il periodo si riferisce ai singoli moduli.
Il capoverso 2 autorizza la D+M a emanare istruzioni sui dettagli della tenuta a giorno.
3.4.17 Articolo 15 Misure in seguito a eventi naturali (art. 24 cpv. 3 OMU)
In caso di eventi naturali, il fondo può subire cambiamenti negli elementi essenziali e/o la misurazione ufficiale o parti di essa possono essere danneggiate o distrutte. Tra l'altro, l’immobile viene modificato in modo significativo se (al di fuori dei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti
secondo l'art. 660a del Codice civile) ha luogo uno spostamento del terreno che richiede una
ridefinizione dei confini (art. 660b CC) o viene creato nuovo terreno utilizzabile tramite spostamento di terreno o colmata (art. 659 CC). Al contrario, un terreno sfruttabile può anche essere sepolto in seguito a un evento naturale. Il danneggiamento o la distruzione della misurazione ufficiale riguarda soprattutto i segni. L'articolo 668 capoverso 1 CC richiede la presenza di termini di confine e quindi conseguentemente la loro sostituzione in caso di distruzione o spostamento. L'articolo 15 OMU-DDPS stabilisce che dopo un evento naturale viene effettuata il più rapidamente possibile una tenuta a giorno straordinaria per la zona colpita. Questa include tutte le misure necessarie per il ripristino della misurazione ufficiale.
La definizione di evento naturale, così come è utilizzata nel diritto in materia di misurazioni,
comprende inondazioni e colate detritiche, smottamenti, frane e cadute di pietre, valanghe, erosioni, terremoti, tempeste e incendi boschivi, e corrisponde quindi nel complesso alla definizione del diritto forestale (art. 1 cpv. 2 LFo72 e art. 28 cpv. 1 lett. a OFo73).
In alcuni casi, le misure di ripristino della misurazione ufficiale sono prese in considerazione nel calcolo dei contributi ai Cantoni.74
3.4.18 Articolo 16 Conversione di opere militari all’uso civile (art. 4 cpv. 2 OMU)
Per quanto riguarda la misurazione ufficiale, le opere militari sono soggette a disposizioni che si discostano dalla legge sulla geoinformazione e in particolare dall’OMU (art. 4 cpv. 1 OMU). Secondo l'articolo 8 dell'ordinanza concernente la protezione delle opere militari, la misurazione ufficiale (primi rilevamenti e tenute a giorno) comprende i termini dei fondi della Confederazione nonché quelli delle opere militari generalmente visibili che vi si trovano (cosiddetto principio di ripresa). effetti giuridici del registro fondiario. Le opere che non possono essere riprese o parti di esse possono non essere rappresentate nei documenti della misurazione.
Negli ultimi decenni, numerose opere militari sono state convertite all’uso civile. Per questo caso, non vi sono disposizioni relative al trattamento nella misurazione ufficiale. L'articolo 4 capoverso 2 OMU incarica ora il DDPS di emanare opportune disposizioni. L'articolo 16 stabilisce quindi che le opere militari che sono convertite all'uso civile sono incluse nella misurazione ufficiale. La conversione all'uso civile non avviene solo nel caso di un trasferimento di proprietà o della costituzione di un diritto per sé stante e permanente o di una servitù, ma anche nel caso di una semplice locazione o affitto. In un caso del genere, il DDPS deve conferire al servizio cantonale competente il mandato di includere l’opera nella misurazione ufficiale e l'esercito si assume i costi dei lavori di misurazione (art. 16 cpv. 2 e 4 OMU-DDPS). Se la conversione all'uso civile riguarda solo parti di un fondo, può essere
necessaria una parcellizzazione.
Con la conversione all'uso civile, l’opera è esonerata per legge dal campo di applicazione
dell'ordinanza concernente la protezione delle opere militari e le informazioni sull’opera sono
declassificate (art. 16 cpv. 3 OMU-DDPS).
Le opere militari che sono state convertite all'uso civile dopo il 1° luglio 2008 sono incluse
retroattivamente nella misurazione ufficiale, nella misura in cui l'inclusione non ha ancora avuto luogo (cfr. art. 33 cpv. 2 OMU-DDPS).
72 Legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991, RS 921.02.
73 Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992, RS 921.01.
74 cfr. note esplicative all'allegato 1 OMU, n. 3.2. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 33/38