Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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3.4.7 Articolo 6 Prodotti ufficiali derivati (art. 5 cpv. 2 OMU)

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 OMU, il DDPS disciplina anche i prodotti derivati dai dati della misurazione ufficiale. L'articolo 6 OMU-DDPS contiene il catalogo esaustivo dei prodotti derivati: piano di situazione, piano di base, presentazione dei dati sotto forma di modello dei geodati semplificato nonché notifiche della misurazione ufficiale a terzi.

La consegna dei dati nel modello dei dati semplificato porta attualmente il nome di prodotto

«MOpublic»; tuttavia, questo non sarà ancorato nell'ordinanza.

Le notifiche secondo la lettera d sono attualmente effettuate secondo la norma «eCH-0131 Notifiche della misurazione ufficiale a terzi».

3.4.8 Osservazioni preliminari sulla sezione 2 Modello di geodati

La sezione 2 dell’OMU-DDPS (art. 7-13 OMU-DDPS) è dedicata al modello dei geodati e definisce il quadro giuridico del nuovo modello dei dati DM.flex per la misurazione ufficiale. Si tratta volutamente di una regolamentazione quadro che dà alla Direzione federale delle misurazioni catastali la libertà necessaria per emanare istruzioni sul modello dei geodati sulla base delle attività di consulenza del cosiddetto Change Board, senza compromettere la qualità giuridica e tecnica della misurazione ufficiale. Gli articoli 7a e 7b OTRF contengono ulteriori requisiti per il modello dei geodati per quanto riguarda i dati del piano per il registro fondiario appartenenti ai dati della misurazione ufficiale e di conseguenza anche al modello dei geodati.

3.4.9 Articolo 7 Principi (art. 6 OMU)

L'articolo 7 stabilisce i principi che devono essere osservati nella modellazione dei dati della

misurazione ufficiale.

Il capoverso 1 precisa l'orientamento alle esigenze degli utenti della misurazione ufficiale. Si tratta qui dell'aspetto dell'orientamento al cliente.

Il capoverso 2 definisce la struttura modulare del modello dei geodati. I singoli moduli devono poter essere modificati e completati in modo molto indipendente l'uno dall'altro. Deve essere possibile apportare modifiche ai moduli del modello dei geodati in momenti diversi.

Il capoverso 3 esige il coordinamento e l'allineamento con altri geodati ufficiali di diritto federale che contengono oggetti simili o identici. Gli oggetti dei modelli di geodati di altri geodati di base di diritto federale devono in linea di massima poter essere incorporati direttamente nel modello dei geodati della misurazione ufficiale, ma devono nondimeno soddisfare i requisiti della misurazione ufficiale, come ad esempio i requisiti di precisione relativi ai punti. È prevista, per esempio, l'integrazione di oggetti selezionati delle caratteristiche della superficie terrestre e delle altezze dalla banca dati di swisstopo corrispondente.

Il capoverso 4 stabilisce inoltre che il modello dei geodati della misurazione ufficiale deve

comprendere almeno quattro modelli di rappresentazione, vale a dire uno ciascuno per il piano di situazione, il piano per il registro fondiario, il piano di mutazione e il piano di base. Inoltre, sono necessari modelli di rappresentazione per eventuali ulteriori visualizzazioni, ad esempio per le rappresentazioni 3D.

Il capoverso 5 autorizza la D+M a emanare istruzioni sul modello dei geodati con i relativi modelli di rappresentazione.

Secondo il capoverso 6, il modello dei geodati – come tutti i modelli di geodati dei geodati di base del diritto federale – è pubblico e deve essere liberamente accessibile su Internet. Almeno il modello dei geodati vero e proprio nel linguaggio di descrizione70 prescritto e il relativo rapporto devono essere

70 Al momento dell’entrata in vigore dell’OMU-DDPS INTERLIS 2, cfr. di seguito il n. 3.4.10. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 31/38