Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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3.1.8 Art. 7 Piano per il registro fondiario

Sotto il titolo «Misurazione ufficiale», il piano per il registro fondiario è disciplinato in posizione

prominente nella disposizione di cui all'articolo 950 capoverso 1 CC come il prodotto più importante della misurazione ufficiale e come elemento di collegamento con il registro fondiario. Al capoverso 2 della stessa disposizione, i requisiti qualitativi e tecnici per la misurazione ufficiale e quindi anche per il piano per il registro fondiario sono delegati, nel senso di una delega di competenze, alla LGI o, con l'articolo 29 capoverso 3 LGI, all’OMU.51

I confini dei fondi sono determinati dalla mappa catastale e dai termini posti nel fondo (art. 668 cpv. 1 CC), per cui di regola fa fede la mappa (art. 668 cpv. 2 CC). Il CC prevede pertanto espressamente il piano per il registro fondiario nell'articolo 950 CC52; per cui questo deve essere chiaramente

determinato e modellato come tale nel modello dei geodati Dm.flex. L'attuale seconda frase del capoverso 1 è errata da un punto di vista materiale-giuridico, poiché già oggi solo il livello

d'informazione «Beni immobili» (terminazione degli immobili, diritti per sé stanti e permanenti e miniere nonché punti di confine) – e non tutti gli elementi del piano per il registro fondiario – ha un effetto sul registro fondiario. Per questo motivo, viene fatta una nuova precisazione nel capoverso 2, che si basa terminologicamente sull'art. 20 ORF. Poiché anche i confini delle servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo sono ora indicati in una rappresentazione graficamente univoca nel piano per il registro fondiario, in futuro non saranno solo i confini dei fondi ad avere un effetto sul registro fondiario come in passato, ma anche i confini delle servitù rappresentate, con il risultato che anche queste partecipano alla buona fede secondo l'articolo 973 capoverso 1 CC.53

Il capoverso 3 stabilisce così che l'insieme minimo del piano per il registro fondiario rilevante ai fini del registro fondiario comprende i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti costituiti su fondi e differenziati secondo la superficie, le miniere, le servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo (art. 732 cpv. 2 CC) nonché i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 669a CC). Questo insieme minimo ha effetto sul registro fondiario ai sensi degli art. 971-974 CC (nuovo

capoverso 3).

Il capoverso 4 precisa l'articolo 70 capoverso 3 OTRF54. Questa precisazione è necessaria a causa dell'aumento dei processi digitalizzati ed è in linea con l’indirizzo della Strategia di e-government Svizzera 2020-202355. Poiché la misurazione ufficiale è gestita elettronicamente, deve essere

possibile trasferire le rappresentazioni grafiche nei dati della misurazione ufficiale con un grado di qualità sufficiente. Questo è sempre il caso quando un ingegnere geometra responsabile prepara i dati per il piano. Sono inoltre previsti anche strumenti informatici con i quali i non addetti ai lavori possono facilmente generare una rappresentazione precisa su Internet che può essere trasferita nei dati della MU tramite un'interfaccia e poi stamparla come attestazione del titolo giuridico. Infine, è concepibile anche che le rappresentazioni grafiche tracciate a mano possano essere

successivamente digitalizzate se l'univocità garantisce un trasferimento sufficientemente preciso nei dati della misurazione ufficiale.

51 MEINRAD HUSER, Vermessungsrecht, n. marg. 79 segg., 323 segg. e in particolare 469 segg. con altri accenni PFAMMATTER, OF-Komm., art. 950 CC N 1; JÜRG SCHMID, BS-Komm., art. 950 CC N 5b e 22 segg..; JÖRG SCHMID/BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, n. marg. 39 segg. e 443 segg.

52 Non solo nell'art. 950 CC, bensì anche espressamente negli art. 668, 669, 732 cpv. 2, 942 cpv. 2 e 4 CC.

53 DTF 138 III 742 segg. 744 E. 2.2: «Im Unterschied zur amtlichen Vermessung, welche als Bestandteil des Grundbuches die genauen Grenzverläufe der Grundstücke festhält, finden die privaten Einzeichnungen keinen Eingang ins Vermessungswerk und sie bilden auch nicht Gegenstand des öffentlichen Glaubens (...).»; SCHMID, BS-Komm., art. 950 ZGB N 25: «An den Wirkungen des Grundbuchs nehmen sowohl die Eigentums- wie auch die Dienstbarkeitsgrenzen teil (...). Den beschreibenden Angaben im Plan für das Grundbuch, wie den Angaben über die Gebäude, die weiteren Objekte, die Kulturart etc., aber auch der Flächenangabe, kommt keine rechtliche Bedeutung zu. Sie haben nur beschreibenden Charakter (...).»; cfr. anche PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, Rz. 934a, PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome II, n. marg. 1602; TARKAN GÖSKU, Handkomm., art. 732 CC N 7.

54 cfr. la formulazione dell'art. 70 cpv. 3 OTRF: «Se l’attestazione del titolo giuridico va corredata da un estratto del piano per il registro fondiario (art. 732 cpv. 2 CC), le parti devono rappresentare graficamente in modo inequivocabile nell’estratto del piano il luogo d’esercizio della servitù o dell’onere fondiario. »

55 Strategia di e-government Svizzera 2020-2023, FF 2019 7289, n. 3.2 (p. 8748) e n. 5.1 (p. 8752). Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 16/38