Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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L’articolo 36 LPPC viene però completato con una disposizione che consente all’UFPP di reincorporare direttamente coscritti al servizio di protezione civile di Cantoni con sovraeffettivi nei Cantoni con sottoeffettivi.
Idoneità differenziata per le persone soggette alla protezione civile
È stata esaminata anche l’introduzione di un’idoneità differenziata per i coscritti alla protezione civile, analoga a quella dell’esercito. A differenza dell’esercito, in cui esistono circa 150 funzioni diverse, nella protezione civile ci sono solo sei funzioni di base: aiutante alla condotta, addetto/a all’assistenza, pioniere/a, cuoco/a, sorvegliante dell’infrastruttura e sorvegliante del materiale. Vale inoltre il principio secondo cui, in caso di evento, tutti i militi devono poter essere impiegati anche per attività fisicamente impegnative, ad esempio per lavori di ripristino. Il margine di manovra per un’idoneità differenziata è quindi molto limitato nella protezione civile e ipotizzabile solo nel settore dell’aiuto alla condotta. Questo provvedimento è stato quindi abbandonato per mancanza di potenziale.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019-202316, né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019-202317. La presente revisione della LPPC, della LSC e della LM si fonda sul rapporto concernente l’apporto di personale (parte 1) e serve ad attuare il decreto del Consiglio federale del 30 giugno 2021 e quindi a raggiungere l’obiettivo 15 del programma di legislatura 2019-202318.
2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Le modifiche proposte concernono esclusivamente settori del diritto nazionale, per cui non occorre tenere conto di disposizioni del diritto europeo.
Le condizioni e i regolamenti relativi alla protezione civile e al servizio civile nei Paesi europei limitrofi sono molto diversi da quelli della Svizzera e non possono quindi essere utilizzati a scopo di confronto.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La nuova normativa proposta
Estensione dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile a determinati coscritti al servizio militare ed ex militari
L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile viene esteso a due categorie di militari ed ex militari. Da un lato, si tratta di coscritti al servizio militare che vengono prosciolti dall’esercito prima della fine dell’anno in cui compiono 25 anni senza aver assolto la SR. Finora venivano prosciolti dall’esercito, ma non dall’obbligo di prestare
16 FF 2019 2244
17 FF 2019 2245
18 FF 2019 1859