Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
«trasporti e protezione della popolazione». Questi compiti devono essere esposti, analogamente a quelli del Servizio sanitario coordinato, nella revisione della LPPC.
Art. 9 cpv. 2 seconda e terza frase nonché cpv. 5
Nell’ambito della revisione totale della LPPC entrata in vigore il 1° gennaio 2021, la competenza per il sistema di diffusione dell’allarme alla popolazione in caso d’evento, costituito dal sistema di telecomando Polyalert e dalle sirene fisse e mobili, è stata trasferita esclusivamente alla Confederazione. Prima della revisione, la competenza era ripartita: la Confederazione era responsabile del sistema di telecomando centralizzato, mentre i Cantoni erano responsabili delle sirene fisse e mobili. La revisione aveva permesso di eliminare i doppioni e, in particolare, di creare condizioni più vantaggiose per l’acquisto delle sirene grazie a maggiori quantitativi (Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 21 novembre 201821, pag. 537).
Tuttavia, in sede di pianificazione dell’attuazione della nuova legge è emerso che nella prassi la nuova soluzione crea più problemi e soprattutto costi più elevati. La gestione delle sirene lungo l’intero ciclo di vita (pianificazione dell’allarme e dell’ubicazione, preparazione dell’ubicazione, acquisto,installazione manutenzione, smantellamento ecc.) avviene in loco. L’UFPP non dispone delle risorse necessarie per eseguire direttamente i lavori sul posto. Si corre inoltre il rischio di sostituire una soluzione che funziona bene con una soluzione non collaudata e inadeguata.
Anche l’acquisto collettivo delle sirene è di fatto molto impegnativo, in quanto non include solo le sirene stesse, ma anche i lavori di installazione, che variano da un edificio all’altro. Questi lavori d’installazione differenziati non consentono risparmi significativi nonostante la possibilità di acquistare grandi quantitativi.
La Confederazione deve quindi poter delegare ai Cantoni i lavori da eseguire in loco contro un’indennità. È una soluzione adeguata ed economicamente vantaggiosa, in quanto i Cantoni dispongono già di specialisti che padroneggiano i compiti da svolgere. Trattandosi di un settore estremamente tecnico, i dettagli sono disciplinati in un’ordinanza. Questa comprende la descrizione dettagliata dei compiti da affidare ai Cantoni e la definizione degli importi forfettari.
Visto che il termine transitorio per l’attuazione della revisione della LPPC è il 31 dicembre 2024, mentre la legge entrerà probabilmente in vigore solo il 1° gennaio 2026, la normativa sarà introdotta dapprima a livello di ordinanza. Verrà attuata a livello di legge con questa modifica.
Il capoverso 5 è riformulato solo per maggiore comprensione, senza modifica materiale.
Art. 12 cpv. 4
Con la revisione totale della LPPC è stata introdotta la possibilità di creare nuove organizzazioni d’intervento della Confederazione in aggiunta alle già esistenti e collaudate squadre d’intervento del DDPS (SIDDPS), gestite dal Laboratorio Spiez e dal Centro di competenza NBC-KAMIR dell’esercito, per supportare i Cantoni in caso di eventi NBC. Queste nuove organizzazioni verrebbero utilizzate in particolare nel campo NBC per assicurare la comunicazione e l’aiuto alla condotta (art. 4
21 FF 2019 521; cit. messaggio LPPC