Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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Capoverso 4: Mentre per gli impieghi di servizio civile convenzionali è richiesta una convenzione d’impiego (ex cpv. 7), per quelli nelle OPC in sottoeffettivo, quindi in istituti d’impiego riconosciuti dalla legge, non è necessario soddisfare questo requisito. Nel caso degli impieghi per far fronte a catastrofi e situazioni d’emergenza non occorre più una convenzione d’impiego ai sensi dell’articolo 7a. In questo modo si smantellano gli ostacoli amministrativi che intralciano la preparazione dei servizi di sostegno d’interesse pubblico, come è stato recentemente il caso durante la gestione della pandemia di Covid-19.
Art. 22 cpv. 2bis–3
Il capoverso 2bis riguarda la convocazione ai servizi d’istruzione da fornire nell’ambito del servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo. La convocazione rimane di competenza del CIVI. Proprio come con i militi della protezione civile che, secondo la prassi consolidata dei Cantoni, ricevono un preavviso di servizio per l’anno successivo, anche il CIVI deve essere informato del luogo (centro d’istruzione) e della durata (settimane di calendario) dei servizi previsti. Su questa base il CIVI può inviare una convocazione al civilista, rendendo così vincolanti i dati concernenti il luogo e la durata dell’impiego indicati nel preavviso di servizio. In questo modo si assicura che il civilista possa concordare per tempo con gli altri istituti d’impiego i servizi da prestare nell’anno successivo in base alla sequenza degli impieghi di protezione civile richiesta per legge (cfr. art. 19 cpv. 7). Per le prestazioni di servizio civile nell’ambito di servizi d’istruzione nelle OPC, i Cantoni comunicano i dettagli almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio civile. Si tratta in particolare di indicazioni precise sul luogo e sulla data dell’entrata in servizio, che non vengono comunicate nella convocazione.
Il capoverso 2ter riguarda gli impieghi di servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo in caso di evento ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 230 LPPC (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. e). La LPPC prevede che la chiamata in servizio venga effettuata dai Cantoni secondo la procedura cantonale vigente, e ciò vale anche nel caso dell’articolo 46 capoverso 1 LPPC: anche se la chiamata è effettuata dalla Confederazione nel quadro di un ordine generale, non spetta al Consiglio federale chiamare individualmente i singoli civilisti. Spetta piuttosto ai Cantoni attuare la chiamata in servizio nel quadro delle procedure cantonali. Nel caso di servizi per far fronte a un evento, la procedura di chiamata in servizio cantonale viene successivamente completata da una conferma scritta da parte del CIVI. Questa conferma servirà poi da base per il computo dei giorni di servizio civile prestati.
Il capoverso 3 deve essere precisato nella sua formulazione, in quanto la legge prevede già esplicitamente termini di convocazione inferiori ai tre mesi.
Art. 23 cpv. 1
Per trasparenza e attuabilità nei confronti degli istituti d’impiego, un servizio civile ordinato dalle autorità in un’OPC con un sottoeffettivo deve essere menzionato nella LSC come motivo valido per interrompere un servizio in corso. In questo modo si evidenzia la priorità degli impieghi nelle OPC rispetto a quelli in altri istituti d’impiego.
Art. 28 cpv. 5
30 RS 520.1