Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Modello dell’obbligo di prestare servizio

Secondo l’articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale (Cst.)1, gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare; per le donne e gli Svizzeri all’estero il servizio militare è volontario. Il reclutamento avviene tra i 18 e i 24 anni (obbligo di leva).

I coscritti giudicati idonei al servizio militare in occasione del reclutamento devono prestare servizio militare secondo la legge sull’esercito del 3 febbraio 1995 (LM)2. I coscritti al servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, servizio civile ai sensi della legge sul servizio civile del 3 ottobre1995 (LSC)3. La durata di tale servizio è pari a una volta e mezza quella del servizio militare ancora da prestare.

I coscritti che al reclutamento sono dichiarati inabili al servizio militare, non possono prestare né servizio militare né servizio civile. Se sono idonei a prestare servizio nella protezione civile, vengono assoggettati all’obbligo di prestare servizio di protezione civile secondo la LPPC4.

L’esercito, il servizio civile e la protezione civile svolgono compiti differenti. L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e protegge la sua popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie (art. 58 cpv. 2 Cost.). Il servizio civile interviene nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti della comunità mancano o sono insufficienti (art. 2 LSC). La protezione civile ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di eventi dannosi di vasta portata, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi e di adottare le relative misure preparatorie (art. 2 LPPC).

Il modello dell’obbligo di prestare servizio raggiunge il suo scopo solo se le istituzioni competenti per l’esecuzione di ciascun servizio obbligatorio dispongono di sufficienti risorse per adempiere i compiti loro assegnati.

Effettivi della protezione civile

La Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ e la revisione totale della LPPC, entrata in vigore il 1°gennaio 2021, prevedono un effettivo regolamentare di 72 000 militi della protezione civile in tutta la Svizzera. L’effettivo regolamentare si basa sulle esigenze di ciascun Cantone. Per stabilire l’effettivo regolamentare sono determinanti fattori come l’analisi dei pericoli e dei rischi, il ventaglio e il profilo delle prestazioni e altre peculiarità cantonali (numero di abitanti, topografia ecc.). Si deve inoltre tenere conto del fatto che una parte dei militi incorporati

1RS 101

2 RS 510.10

3 RS 824.0

4 RS 520.1