Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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dell’ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione della popoplazione22; OPPop). Dalla prassi è emerso che gli ambiti di intervento menzionati possono essere coperti con le risorse esistenti. Le relative disposizioni sulle organizzazioni d’intervento specializzate possono quindi essere abrogate.
Art. 13 cpv. 1
In seguito all’integrazione del SSC nell’UFPP, l’elenco dei settori in cui l’UFPP assicura la ricerca e lo sviluppo in collaborazione con altri enti viene completato con la medicina d’urgenza e di catastrofe, che comprende l’assistenza ai pazienti in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza. Questo è già oggi un compito fondamentale del SSC (cfr. art. 12 OSSC).
Art. 22 cpv. 3bis
Il SSC gestisce già attualmente il Campus SSC per l’istruzione di base e il perfezionamento nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe (art. 12 OSSC). Con l’articolo 22 capoverso 3bis si stabilisce la relativa base giuridica nella LPPC.
Art. 24 cpv. 1bis
La Confederazione potrà delegare ai Cantoni, contro un’indennità, i compiti relativi all’esercizio delle sirene per dare l’allarme alla popolazione. Si tratta di un’indennità che risarcisce gli oneri finanziari derivanti dall’adempimento di compiti prescritti dal diritto federale (art. 3 cpv. 2 LSu23).
La Confederazione indennizza i Cantoni per i compiti loro affidati. Vi rientrano la pianificazione dell’allarme, la definizione e la preparazione delle ubicazioni, l’acquisto, la manutenzione, la salvaguardia del valore, lo smantellamento e la garanzia della prontezza d’esercizio permanente delle sirene fisse, nonché lo stoccaggio, l’amministrazione e la riparazione delle sirene mobili.
Il trasferimento dei compiti dalla Confederazione ai Cantoni è opportuno, in quanto i Cantoni hanno già dimestichezza con questi compiti e dispongono degli specialisti necessari. Anche i processi amministrativi esistono già. Si tratta quindi di una soluzione economicamente più vantaggiosa che affidare i compiti a un’impresa generale.
Art. 27 lett. b
Si rimanda al commento relativo all’articolo 12 capoverso 4.
Art. 29 cpv. 2 lett. b e c
Secondo la legislazione vigente, le persone dichiarate inabili al servizio militare dopo aver assolto la scuola reclute non sono tenute a prestare servizio di protezione civile. Nemmeno le persone prosciolte dall’obbligo di prestare servizio civile sono tenute a prestare servizio di protezione civile se hanno già prestato un numero di giorni di servizio almeno equivalente alla durata della scuola reclute (art. 29 cpv. 2 lett. b e c LPPC). Di regola, ciò corrisponde a 124 giorni di servizio (allegato 2 dell’ordinanza del 22 novembre 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare24; OOPSM).
22 RS 520.12
23 RS 616.1
24 RS 512.21