Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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Il capoverso 3 consente ai civilisti di prestare più di 80 giorni di servizio in un’OPC qualora intendano assumere una funzione di quadro. Finora la possibilità di prestare servizi più lunghi era possibile solo per impieghi all’estero.
Art. 9
Il capoverso 1 è citato solo per la sua nuova numerazione, ma il suo contenuto rimane invariato.
Capoverso 2: nel contenuto dell’obbligo di prestare servizio civile rientra ora anche l’obbligo di prestare servizio civile in un’OPC con un sottoeffettivo. Chi presenta una domanda d’ammissione al servizio civile, dovrà prendere atto di questo obbligo. La partecipazione all’attribuzione della funzione e all’incorporazione avviene dopo l’ammissione al servizio civile. Per essere ammessi al servizio civile bisogna essere soggetti al servizio militare e quindi idonei al servizio militare. L’idoneità al servizio di protezione civile non richiede pertanto accertamenti specifici. L’ufficiale di reclutamento deve piuttosto valutare la funzione più adeguata e l’incorporazione corrispondente.
La priorità degli impieghi nelle OPC è garantita dalle disposizioni sull’approvazione delle convenzioni d’impiego (art. 19 a cpv. 3 lett. c) e sull’interruzione dell’impiego (art. 23 cpv. 1).
Capoverso 3: l’obbligo di cui al capoverso 2 è compreso nel servizio civile ordinario e descritto in modo esaustivo alle lettere a–e. La prestazione di servizio in caso d’evento (lett. e) non è correlata al servizio civile straordinario ai sensi dell’articolo 14 LSC. A prestare servizio civile straordinario devono essere chiamate solo persone soggette al servizio civile che non sono incorporate in un’OPC.
Art. 18 cpv. 1
La precisazione delle regole d’ammissione nel capoverso 1 concerne la deliberazione da parte del CIVI dell’obbligo di prestare servizio civile in un’OPC con un sottoeffettivo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 nel quadro della decisione d’ammissione.
Art. 18a cpv. 1
La decisione d’ammissione verrà comunicata a più servizi del DDPS. Oltre al Personale dell’esercito (Pers E), anche l’UFPP deve essere informato sull’attribuzione della funzione e sull’incorporazione in un’OPC con un sottoeffettivo.
Art. 19 cpv. 7 e 8
Le vigenti disposizioni ai sensi dell’articolo 19 capoversi 7 e 8 vengono trasposte nel nuovo articolo 19a e completate.
Art. 19a Convenzione d’impiego
Il capoverso 1, che corrisponde nei contenuti alla prima frase del vigente articolo 19 capoverso 7, è stato riformulato (con una frase attiva anziché passiva). Il capoverso 2 corrisponde alla seconda frase del vigente articolo 19 capoverso 7. Il capoverso 3 lettere a, b e d corrisponde nei contenuti al vigente articolo 19 capoverso 8. Con la lettera c si garantisce che le prestazioni di servizio civile nelle OPC ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 3 abbiano la priorità sui rimanenti impieghi che il civilista pianifica autonomamente in altri istituti d’impiego. Nella lettera d si rinuncia alla formulazione potestativa. In caso di dubbi fondati interviene l’organo d’esecuzione.