Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine

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pragmatiche, che tenga conto dell’urgenza per il trattamento delle domande e della disponibilità di risorse presso le istituzioni e le autorità coinvolte.

Art. 8 cpv. 2 e 3

Il capoverso 2 disciplina la durata e l’estensione degli impieghi delle persone tenute a prestare servizio civile in un’OPC con un sottoeffettivo. Il limite massimo di 80 giorni di servizio da prestare entro quattro anni dal proscioglimento dal servizio civile tiene conto dell’obbligo di prestare parallelamente i rimanenti giorni di servizio civile in istituti d’impiego convenzionali. Il margine di quattro anni dalla fine dell’obbligo di prestare servizio civile garantisce che, come già finora assicurato da una prassi d’esecuzione, vengano prestati tutti i giorni di servizio civile (cfr. art. 9 lett. d). Va precisato che la durata rimanente del servizio civile e quindi anche il tempo a disposizione dei civilisti per impieghi nelle OPC dipendono dal tempo complessivo dei servizi che hanno eventualmente già prestato nell’esercito. Chi dopo aver assolto la scuola reclute (persone che erano già incorporate nell’esercito al momento dell’ammissione legale al servizio civile) viene ammesso al servizio civile, vi rimane ancora solo per pochi anni, a seconda del momento in cui è stato ammesso. Viene infatti prosciolto dal servizio civile nel momento in cui sarebbe stato prosciolto dal servizio militare secondo la legislazione militare. Chi invece al momento dell’ammissione legale al servizio civile non era ancora incorporato nell’esercito (perché non ha assolto la SR o solo in parte), viene prosciolto dal servizio civile solo dopo 12 anni. Quest’ultima categoria di persone è idonea per prestare servizio di protezione civile nelle OPC poiché il loro periodo di assoggettamento rimanente è molto più lungo e più facile da calcolare. Per queste persone l’onere di un’istruzione sugli impieghi di servizio civile nelle OPC è giustificato. Grazie ai quattro anni di riserva, esse hanno sufficiente tempo per prestare i rimanenti giorni di servizio negli istituti d’impiego convenzionali. Visto che non è possibile stabilire in anticipo quanti giorni di servizio un civilista presterà effettivamente in un’OPC con un sottoeffettivo, non è nemmeno possibile pianificare in modo affidabile il numero di giorni di servizio rimanenti per i quali dovrà organizzare autonomamente gli impieghi di servizio civile. Il controllo dell’obbligo di prestare servizio civile richiede inoltre una tempistica adeguata. Infine, non si può pretendere che i civilisti organizzino a breve termine lunghi impieghi se rimane loro solo poco tempo a disposizione per svolgerli. Ciò vale in particolare per chi, con l’avanzare dell’età, deve far fronte a numero crescente di impegni professionali e familiari.

Il limite massimo di 80 giorni di servizio civile da prestare nelle OPC risulta dal numero di giorni richiesti per l’istruzione di base dei militi della protezione civile, i corsi di ripetizione (4–5 giorni all’anno), eventuali istruzioni complementari e interventi in caso d’evento. Questo valore medio permette di coprire le diverse e variabili esigenze di reciproco sostegno tra le OPC, mentre la maggior parte dei giorni di servizio prescritti devono essere prestati nell’ambito di impieghi di servizio civile convenzionali. In questo modo si rispetta la distinzione tra le due forme di servizio obbligatorio sancita nella Costituzione (obbligo di prestare servizio civile e obbligo di prestare servizio di protezione civile).

La regola di cui al capoverso 2 seconda frase si fonda sull’articolo 31 capoverso 6 LPPC. È necessaria affinché gli interventi in caso d’evento cui partecipano anche civilisti possano essere portati a compimento.