Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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omologati è definita in un’istruzione dell’UFPP. Si è dimostrata valida ed è quindi mantenuta. La norma di delega può quindi essere abrogata.
Art. 76 cpv. 1 lett. d e cpv. 4
Per il capoverso 1 lettera d, vedasi i commenti all’articolo 12 capoverso 4.
Le disposizioni esecutive concernenti il materiale d’intervento della protezione civile nonché il materiale e l’equipaggiamento delle costruzioni di protezione si trovano negli articoli 67 e segg. OPCi. A livello di ordinanza non sono previste ulteriori norme. La norma di delega può quindi essere abrogata.
Art. 91 cpv. 1 lett. d
Cfr. commenti relativi all’articolo 12 capoverso 4.
Art. 93 cpv. 3 e 4
I dati personali delle persone soggette al servizio civile che prestano parte del loro servizio obbligatorio in un’OPC sono trattati principalmente dal CIVI. Per adempiere ai loro compiti, anche i Cantoni e le OPC devono avere la possibilità di accedere a questi dati e trattarli in caso di necessità.
Le persone soggette al servizio civile possono essere impiegate in un’OPC al massimo fino a quattro anni dalla fine del loro obbligo di prestare servizio. Per il calcolo del periodo di conservazione dei dati si fa quindi riferimento a questa data e non alla fine dell’obbligo di prestare servizio.
Art. 94 cpv. 1
Anche l’UFPP deve poter trattare, in caso di necessità, i dati personali delle persone soggette al servizio civile che prestano parte del loro servizio obbligatorio in un’OPC con un sottoeffetivo. L’articolo 94 statuisce le basi legali corrispondenti.
Art. 99a Disposizioni transitorie della modifica del ...
Capoverso 1: il termine «sottoeffettivo» nell’articolo 36 capoverso 2 è definito in modo prospettico e concerne solo le classi d’età a partire dall’entrata in vigore della presente modifica. Un Cantone che non raggiunge l’effettivo necessario (effettivo regolamentare) prima della modifica, non può quindi compensare il sottoeffettivo. La presente disposizione transitoria consente ai Cantoni di incorporare civilisti nelle OPC per un periodo di transizione di cinque anni fino a raggiungere l’effettivo regolamentare, a condizione che non sia possibile impiegare civilisti del Cantone. Si deve inoltre tenere conto delle priorità ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3, secondo cui l’impiego di militi della protezione civile dei Cantoni vicini ha la priorità rispetto all’impiego di civilisti. L’incorporazione deve avvenire, laddove possibile e ragionevole, in modo scaglionato lungo il periodo di transizione.
Capoverso 2: finora, i militi che non erano attribuiti a un’OPC, venivano incorporati nella riserva nazionale di personale e parzialmente istruiti. A causa della carenza di personale nella protezione civile, questa prassi non è più sostenibile. Il potenziale della protezione civile dev’essere completamente esaurito prima di poter ricorrere a civilisti da impiegare in un’OPC con un sottoeffettivo. Con l’entrata in vigore della presente revisione, la riserva di personale viene quindi soppressa. I militi che al momento dell’entrata in vigore della revisione erano incorporati nella riserva nazionale di personale e non avevano ancora compiuto i 28 anni, saranno attribuiti entro due