Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Con il nuovo capoverso 5 viene creata una deroga alle disposizioni sugli orari di lavoro e di riposo, in quanto le OPC in sottoeffettivo, a differenza di altri istituti d’impiego, non occupano dipendenti propri.
Art. 29 cpv. 1bis
Con il nuovo capoverso 1bis viene creata una deroga alle disposizioni sulle prestazioni degli istituti d’impiego a beneficio dei civilisti, nel senso che per le prestazioni di servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo si rimanda alle disposizioni della LPPC. In questo modo si garantisce la parità di trattamento di tutte le persone impiegate in un’OPC per quanto concerne le spese.
Art. 31 cpv. 2
Non si è tenuti a rilasciare un attestato di lavoro per le prestazioni di servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo o per impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d’emergenza.
Art. 36 cpv. 1bis
La precisazione delle disposizioni sui corsi d’istruzione tiene conto del fatto che gli impieghi nelle OPC con una sottoeffettivo sono ordinati dalle autorità.
Art. 40a cpv. 1bis
L’obbligo di indossare la tenuta da lavoro della protezione civile durante gli impieghi di servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo deve essere statuito esplicitamente nella legge. Il capoverso 2 rimane valido per gli altri segni distintivi dei civilisti.
Art. 41 cpv. 3
Anche se le OPC in sottoeffettivo, in quanto istituti d’impiego riconosciuti dalla legge, non sono tenute a seguire una procedura di riconoscimento nel senso comune del termine, esse devono comunque comunicare al CIVI alcuni dati di base indispensabili per il sistema. Occorrerà stabilire a livello d’ordinanza che ciò deve essere fatto in blocco tramite i Cantoni.
Art. 44 cpv. 2
Le istruzioni dell’organo d’esecuzione si limitano come finora a garantire l’applicazione regolare delle prestazioni di servizio civile. Queste precisazioni chiariscono che il CIVI è competente anche per le ispezioni degli impieghi di servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo e che i Cantoni possono parteciparvi.
Art. 46 cpv. 1bis
L’esonero dal pagamento del tributo, ora previsto anche per le OPC in sottoeffettivo e i centri d’istruzione della protezione civile, è giustificato dall’interesse pubblico delle prestazioni di servizio civile.
Art. 65 cpv. 2
Le convocazioni non possono essere attuate se i ricorsi contro di esse hanno effetto sospensivo. La vigente disposizione in materia di convocazioni e trasferimenti a impieghi di aiuto in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza è estesa ai servizi d’istruzione nelle OPC.