Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine

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Il progetto deve presentare i seguenti contenuti:

- l’estensione dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile ai coscritti al servizio militare che vengono prosciolti dall’esercito alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni senza aver assolto la scuola reclute (SR);

- l’estensione dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile ai militari che vengono giudicati inabili al servizio militare dopo aver assolto interamente la SR;

- l’obbligo per i civilisti di prestare parte del loro servizio civile in un’OPC con un sottoeffettivo duraturo.

Inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS, in collaborazione con la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri, di esaminare la possibilità di un’attribuzione in deroga al principio del domicilio e di un’idoneità differenziata per il servizio di protezione civile.

Ha inoltre incaricato il DEFR di integrare i provvedimenti volti a migliorare il supporto da parte dei civilisti in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza nella prossima revisione della LSC.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

In conformità al mandato del Consiglio federale secondo la decisione del 30 giugno 2021 e alle direttive del rapporto sull’apporto di personale (parte 1), sono stati esaminati i seguenti provvedimenti volti a migliorare gli effettivi della protezione civile.

Provvedimenti volti a migliorare gli effettivi della protezione civile

Possibili provvedimenti a breve e medio termine per migliorare gli effettivi della protezione civile sono già stati esaminati nel quadro del rapporto sull’apporto di personale e valutati dal Consiglio federale15. Un’ulteriore esame di alternative non è quindi necessario.

Principio del domicilio

Il principio del domicilio prevede che i coscritti al servizio di protezione civile siano incorporati prioritariamente nell’OPC del loro domicilio. Già secondo la legge vigente, essi possono però essere incorporati in qualsiasi OPC del loro Cantone di domicilio o anche di un Cantone limitrofo (art. 35 cpv. 1 LPPC).

Un’abolizione più estesa del principio del domicilio comporterebbe nuove sfide. A differenza dell’esercito, la protezione civile non dispone ad esempio di alloggi per i suoi militi. L’incorporazione di coscritti provenienti da Cantoni più distanti rispetto a quelli limitrofi, richiederebbe la realizzazione di nuovi alloggi con costi aggiuntivi. Inoltre, la protezione civile è fondamentalmente uno strumento d’intervento cantonale e il radicamento regionale dei militi riveste quindi un ruolo importante. Non si ritiene pertanto opportuno allentare ulteriormente il principio del domicilio.

15 Rapporto sull’apporto di personale (parte 1), pag. 41 e seg.