Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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assolvono l’istruzione di base entro la fine dell’anno in cui compiono 25 anni. Siccome l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile è stato esteso a 14 anni, questo limite dovrebbe essere portato a 23 anni (cfr. art. 31 cpv. 7 lett. a) Ciò creerebbe tuttavia problemi di attuazione, poiché il reclutamento deve essere assolto entro i 25 anni (art. 9 cpv. 2 LM). Inoltre, le persone naturalizzate dopo i 24 anni possono assolvere l’istruzione di base fino alla fine dell’anno in cui compiono i 30 anni.
Con questa modifica dell’articolo 49 vengono semplificate e uniformate le disposizioni in materia di assolvimento dell’istruzione di base. Tutti i militi della protezione civile dovranno iniziare l’istruzione di base entro due anni dal reclutamento. Questo termine può essere esteso solo per motivi imprevedibili, per esempio in caso di infortunio, una lunga malattia o una situazione d’emergenza come quella che si è presentata nel 2020, in cui per diversi mesi non è stato possibile impartire corsi di formazione a causa della pandemia di Covid-19. Sono invece considerati non imprevedibili i motivi legati alla professione o alla formazione oppure dovuti al licenziamento di personale insegnante nei Cantoni.
Capoverso 4: già oggi i Cantoni possono esonerare i volontari interamente o in parte dall’assolvimento dell’istruzione di base, purché dispongano di una formazione equivalente. Sono considerate formazioni equivalenti le istruzioni militari (SR, istruzione dei quadri), le istruzioni civili presso le organizzazioni partner della protezione della popolazione (p. es. istruzione di base dei pompieri) e le istruzioni nell’ambito dell’aiuto psicologico d’urgenza (p. es. psicologi e assistenti spirituali). Con il nuovo articolo 29 capoverso 2 lettera c, si obbliga un numero maggiore di persone con istruzione militare a prestare servizio nella protezione civile. La disposizione viene quindi estesa a persone tenute a prestare servizio nella protezione civile che hanno già assolto la SR. Il riconoscimento delle istruzioni compete ai Cantoni. Non vi è alcun diritto di esonero dall’istruzione di base. Le disposizioni esecutive sul riconoscimento delle istruzioni equivalenti sono emanate a livello di ordinanza.
Il capoverso 6 è stato integrato nel capoverso 4 e può quindi essere abrogato.
Art. 54 cpv. 2 lett. c e 5
L’UFPP continua, come finora, a definire i contenuti dell’istruzione in materia di protezione civile nei piani d’insegnamento e nelle relative documentazioni dei corsi. Questa procedura si è dimostrata valida e viene quindi mantenuta. Non è prevista l’emanazione di un’ordinanza a questo riguardo. La norma di delega ai sensi dell’articolo 54 capoverso 5 lettera a viene quindi stralciata e il testo adattato. Non ne risultano cambiamenti nella pratica. Essendo strettamente correlati, l’articolo 54 capoverso 5 lettera b è stato trasposto nell’articolo 49 capoverso 4.
Per il capoverso 2 lettera c, vedasi i commenti all’articolo 12 capoverso 4.
Art. 71 cpv. 3
La procedura relativa alla soppressione di impianti di protezione è disciplinata in modo esaustivo negli articoli 102 e segg. dell’OPCi. A livello di ordinanza non sono previste ulteriori norme. La norma di delega può quindi essere abrogata.
Art. 75 lett. d
L’utilizzazione di costruzioni di protezione da parte di terzi è disciplinata in modo esaustivo nell’articolo 106 OPCi. A livello di ordinanza non sono previste ulteriori norme. La procedura di omologazione per i componenti che devono essere