Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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servizio militare, motivo per cui non potevano prestare servizio nella protezione civile (art.49 cpv. 2 LM, in comb. disp. con l’art. 29 cpv. 2 LPPC). D’ora in poi saranno proscolti anche dall’obbligo di prestare servizio militare e, se idonei, assoggettati all’obbligo di prestare servizio nella protezione civile (art.49 cpv. 2 LM).
L’estensione dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile riguarda anche i militari che, dopo aver assolto per intero la scuola reclute, diventano inabili al servizio militare. Questi vengono assoggettati all’obbligo di prestare servizio nella protezione civile se hanno ancora almeno 80 giorni di servizio da prestare.
Obbligo per i civilisti di prestare una parte del servizio civile nella protezione civile
I civilisti potranno essere obbligati a prestare una parte del servizio civile in un’OPC con un sottoeffettivo. Si tratta però di un impiego di servizio civile nel quadro dell’obbligo di prestare servizio civile. I civilisti non vengono quindi assoggettati all’obbligo di prestare servizio nella protezione civile. L’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)19 continuerà a essere responsabile degli aspetti amministrativi. Le OPC in sottoeffettivo vengono riconosciute come istituti d’impiego del servizio civile.
La definizione di sottoeffettivo è prospettica: se in un determinato anno il numero di militi prosciolti da un’OPC supera quello dei neo reclutati (compresi i militi PCi della riserva di personale e gli ex militari), in quell’anno l’OPC presenta un sottoeffettivo. Il sottoeffettivo va compensato principalmente con risorse della protezione civile, ossia attraverso un cambiamento d’incorporazione di militi di altre regioni e Cantoni limitrofi. È possibile obbligare civilisti solo se questi provvedimenti non permettono di compensare i sottoeffettivi.
I civilisti obbligati a prestare una parte del servizio civile nella protezione civile assolvono la regolare istruzione di base della protezione civile e possono frequentare anche corsi complementari o corsi per quadri.
I civilisti prestano un massimo di 80 giorni di servizio civile in un’OPC. L’obbligo termina al più più tardi quattro anni prima della fine dell’obbligo di prestare servizio civile, poiché non è possibile stabilire in anticipo quanti giorni di servizio civile il civilista presterà effettivamente in un’OPC con un sottoeffettivo. Con i quattro anni di riserva si continua a garantire che, fino al prosciglimento, tutti i giorni di servizio civile prescritti al momento dell’ammissione vengano prestati in istituti d’impiego convenzionali (cfr. obbligo ai sensi dell’art. 9 lett. d LSC).
I civilisti possono decidere su base volontaria se intraprendere una carriera di quadro nella protezione civile. A tal fine, possono impegnarsi a prestare ulteriori giorni di servizio in un’OPC fino al termine del loro assoggettamento al servizio civile.
Dato che ogni anno si obbliga a un impiego nelle OPC solo il numero di civilisti effettivamente necessario per compensare i sottoeffettivi, ciò concernerà solo una parte dei civilisti. I criteri per la scelta dei civilisti da impiegare in un’OPC saranno precisati in un’ordinanza. Ci si baserà principalmente sul luogo di domicilio, sulle capacità e sulla formazione del civilista e sulle esigenze dell’OPC interessata. Le OPC hanno fondamentalmente la priorità rispetto agli altri istituti d’impiego del servizio civile.
19 Dal 1° gennaio 2019, il CIVI è l’organo federale preposto all’esecuzione del servizio civile, cfr. art. 6 LSC.