Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine

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viene pertanto completato con la disposizione secondo cui l’istruzione di base deve iniziare di regola entro due anni dal reclutamento. Ne consegue una soluzione unitaria e semplice per tutti i coscritti al servizio di protezione civile.

Art. 34 cpv. 1bis

La disposizione al capoverso 2 concernente il reclutamento di persone che al momento della loro naturalizzazione hanno più di 24 anni corrisponde all’articolo 49 capoverso 4 della LPPC vigente. È stata spostata qui per la connessione materiale più stretta, ma il suo contenuto non è stato modificato. La nuova disposizione secondo cui l’istruzione di base debba iniziare di regola entro due anni dal reclutamento, vale anche per le persone naturalizzate più tardi (art. 49 cpv. 1 LPPC).

Art. 35 cpv. 3 e 4

Il capoverso 3 viene abrogato in seguito alla soppressione della riserva di personale (cfr. art. 99a cpv. 2). Se militi della protezione civile trasferiscono il domicilio all’estero, ciò verrà indicato nel Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).

Per il capoverso 4, si vedano i commenti all’articolo 12 capoverso 4.

Art. 36 Organizzazioni di protezione civile in sottoeffettivo

I civilisti potranno essere obbligati a prestare parte del loro servizio civile in un’OPC con un sottoeffettivo senza essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Il loro impiego nelle OPC è retto dalla legislazione sul servizio civile, che a tal fine riprende in diversi punti le disposizioni valide per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile (art. 28 cpv. 5, 29 cpv. 1bis, 36 cpv. 1bis; art. 40a cpv. 1bis LSC). Nella LPPC sono pertanto disciplinati solo quegli aspetti che riguardano direttamente la protezione civile, come ad esempio la definizione di «OPC in sottoeffettivo».

Al momento del reclutamento, le persone tenute a prestare servizio di protezione civile vengono assegnate a una funzione. Successivamente assolvono l’istruzione di base nel Cantone di domicilio per essere poi incorporate in un’OPC. Parallelamente, ogni anno le OPC priosciolgono i militi della protezione civile che hanno adempiuto al loro obbligo di prestare servizio nella protezione civile (art. 31 cpv. 2). Un’OPC soffre di sottoeffettivo negli anni in cui il numero dei militi prosciolti supera quello dei militi incorporati. Per militi della protezione civile incorporati si intendono i neo reclutati, gli ex militi dell’esercito che diventano soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile (art. 29 cpv. 2 lett. c e art. 49 cpv. 2 LM) e i militi della protezione civile della riserva di personale (art. 99a cpv. 2). Se un’OPC presenta un sottoeffettivo, la differenza deve essere possibilmente compensata con militi del Cantone. Se ciò non fosse possibile a causa di un numero insufficiente di nuovi reclutamenti, la compensazione deve avvenire in via prioritaria con le risorse della protezione civile, ovvero con militi eccedenti dei Cantoni vicini. Già secondo la legislazione vigente, i militi della protezione civile possono essere assegnati a un altro Cantone, d’intesa con i Cantoni interessati (art. 35 cpv. 1). D’ora in poi l’UFPP può assegnare i militi eccedenti di un Cantone a un Cantone in sottoeffettivo. Ciò permette di compensare eventuali carenze già al momento del reclutamento. Solo una volta esaurite le risorse della protezione civile, si può prendere in considerazione l’incorporazione di persone soggette al servizio civile. Se al momento dell’entrata in vigore della presente revisione non raggiunge l’effettivo regolamentare, un Cantone può compensare la carenza entro