Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine

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D’ora in poi non saranno più determinanti i giorni di servizio già prestati, ma quelli rimanenti. Il calcolo si basa sui giorni di servizio della truppa25 anche per i quadri. Chi dovrebbe prestare ancora almeno 80 giorni di servizio militare, diventa soggetto al servizio di protezione civile. Ciò è giustificato dal fatto che le persone reclutate nella protezione civile prestano sin dall’inizio mediamente circa 80 giorni nel corso del loro periodo di servizio complessivo. Con questa formulazione si evita ad esempio che un ufficiale subalterno, dichiarato inabile al servizio militare dopo aver prestato 599 giorni di servizio su un totale di 680, debba ancora prestare servizio di protezione civile. Nel calcolo del periodo di servizio rimanente nella protezione civile vengono computati gli anni di servizio già prestati nell’ambito del servizio militare obbligatorio .

Art. 31 cpv. 2-4 e cpv. 7 lett. a

Capoverso 2-4 e 7: Nella revisione totale della LPPC, la durata dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile è stata ridotta a 12 anni. Al contempo è stata prevista la possibilità di estendere nuovamente l’obbligo di servizio nella protezione civile a 14 anni qualora gli effettivi regolamentari della protezione civile non dovessero più essere coperti in seguito al calo dei reclutamenti26. In effetti, negli ultimi anni le quote di reclutamento nella protezione civile sono fortemente diminuite (cfr. cap. 1.2). Il Consiglio federale ha quindi già esteso la durata del servizio di protezione civile da 12 a 14 anni a partire dal 1° gennaio 2021 (art. 17 dell’ordinanza sulla protezione civile dell’11 novembre 202027; OPCi). Siccome a quel momento la LPPC era già stata approvata dal Parlamento, non era più possibile apportarvi le modifiche necessarie. Le modifiche vengono quindi apportate nel presente progetto e l’obbligo di prestare servizio viene fissato a un massimo di 14 anni o di 245 giorni di servizio prestati. L’articolo 31 capoverso 7 lettera a è quindi abrogato. L’unione dei capoversi 2 e 4 non comporta modifiche materiali, ma semplifica la formulazione e chiarisce che il limite determinante per la fine dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile è quello che viene raggiunto per primo.

L’obbligo di prestare servizio di protezione civile termina in ogni caso a 36 anni per i militi della truppa e a 40 anni per i quadri. Per alcune persone, ad esempio quelle reclutate solo a 25 anni o naturalizzate dopo i 24 anni, l’obbligo di prestare servizio di protezione civile inizia però talmente tardi che non riescono a prestare 14 anni di servizio entro questo limite di età. La formulazione «al massimo 14 anni» ne tiene conto.

D’ora in poi, ogni coscritto al servizio di protezione civile dovrà essere incorporato e istruito in un’OPC ed assolvere un corso di ripetizione di almeno tre giorni all’anno (art. 53 cpv. 1). Il capoverso 4 viene adeguato di conseguenza.

Capoverso 3: ai sensi dell’attuale articolo 31 capoverso7 lettera a LPPC, l’obbligo di prestare servizio di protezione civile e l’istruzione di base devono iniziare al più tardi nell’anno in cui l’interessato compie 23 anni. Tuttavia, il reclutamento per la protezione civile avviene contemporaneamente a quello per l’esercito ed è assolto al più tardi entro la fine dell’anno in cui l’interessato compie 24 anni (art. 9 cpv. 2 LM). Anche per le persone naturalizzate più tardi, la disposizione dell’articolo 31 capoverso 7 lettera a LPPCi non può essere rispettata. Non si fa quindi più riferimento a una determinata età, ma ancora solo all’inizio dell’istruzione di base. L’articolo 49 capoverso 1 LPPC

25 Per i militari di truppa, fatti salvi i granatieri e i militari in ferma continuata, il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione è di 245 giorni (art. 47 cpv. 1 lett. a OOPSM).

26 Messaggio LPPC, pag. 560

27 RS 520.11