Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le disposizioni proposte nel presente progetto si basano sugli articoli 57 capoverso 2, 58 capoverso 2, 59 capoverso 1, 60 capoverso 1 e 61 della Costituzione federale (Cost.).
La Costituzione federale disciplina gli obblighi militari nell’articolo 59. Secondo questo articolo, gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede anche un servizio civile sostitutivo. Non si tratta di un obbligo di servizio indipendente come l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile, bensì di un modo alternativo di adempiere agli obblighi militari. L’organizzazione del servizio civile sostitutivo è demandata al legislatore, che fruisce di un ampio margine di manovra. Chi presta servizio militare o servizio civile, adempie ai suoi obblighi militari prestando servizio personale (cfr. art. 1 LTEO). La protezione civile è invece disciplinata come strumento della politica di sicurezza atto a proteggere la popolazione e i beni culturali dalle conseguenze di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (cfr. art. 61 Cost.). La legislazione militare (art. 60 cpv. 1 Cost.) e la legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati competono alla Confederazione (art. 61 cpv. 1 Cost.). L’attuale modello svizzero dell’obbligo di prestare servizio non prevede una libertà di scelta per quanto riguarda gli obblighi militari (servizio militare o servizio civile sostitutivo) o la protezione civile. Il legislatore fruisce tuttavia di ampia libertà per impostare queste forme di servizio obbligatorio, purché siano rispettate le norme costituzionali. Secondo queste norme non sarebbe consentito fondere l’obbligo di prestare servizio civile e l’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Inoltre, la Costituzione non verrebbe rispettata se la ripartizione dei compiti in essa sancita non fosse più mantenuta nella legge, ossia se fosse possibile sostituire uno dei due obblighi con l’altro.
Il presente progetto di revisione rispetta la Costituzione. Sul piano amministrativo e dei contenuti, il servizio civile e la protezione civile rimangono obblighi di servizio distinti. I civilisti non vengono impiegati nella protezione civile in linea generale, ma solo in OPC con un sottoeffettivo. L’impiego nella protezione civile concerne solo una parte dei loro giorni di servizio. Questo tipo di impiego rimane una prestazione di servizio civile secondo le disposizioni della legislazione sul servizio civile. Non è quindi prevista una fusione delle due forme di servizio obbligatorio o dei rispettivi compiti. Il diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo rimane pertanto inalterato.
6.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono in linea con gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera. Non comportano nuovi doveri per la Svizzera nei confronti di altri Stati o organizzazioni internazionali. Sono inoltre compatibili con la legislazione europea vigente o in corso d’elaborazione nonché con le raccomandazioni in materia di protezione dei diritti dell’uomo (Consiglio d’Europa, ONU).
6.3 Forma dell’atto
In questo caso si tratta di importanti norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione, stabilite in una legge formale (LPPC, LSC e LM).