Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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Ciò vale in particolare nel caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione e di una relativa chiamata in servizio a corto termine.
Altre modifiche
La presente revisione permette di apportare anche altre modifiche alla LPPC, riguardanti il Servizio sanitario coordinato (SSC) e il sistema d’allarme. Il SSC verrà trasferito dall’Aggruppamento Difesa all’UFPP e riorientato al sistema integrato di protezione della popolazione. Le basi giuridiche dell’ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS) devono essere aggiornate. Per quanto riguarda il sistema d’allarme, si deve creare la base giuridica affinché la Confederazione possa delegare ai Cantoni i lavori da svolgere sul posto in relazione alle sirene fisse e mobili.
Inoltre, saranno apportati alcuni adeguamenti formali, ma che non comportano modifiche materiali.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Conseguenze finanziarie
L’attuazione delle modifiche previste non comporta alcun costo aggiuntivo per l’UFPP. In seguito all’esenzione delle OPC dall’obbligo di pagare i tributi agli istituti d’impiego, la Confederazione perderà le relative entrate. Inoltre, aumenta l’onere di esecuzione per lo scambio interno di dati tra la protezione civile e il servizio civile, visto che per gli impieghi nelle OPC si deve derogare al vigente principio dei servizi civili organizzati autonomamente dai civilisti. Il relativo onere aggiuntivo può essere assorbito internamente dalle autorità, compreso l’onere amministrativo dei Cantoni o delle OPC per la pianificazione degli impieghi dei civilisti, che aumenterà in seguito al coordinamento con il CIVI.
La nuova subordinazione del SSC all’UFPP include anche le attuali risorse finanziarie.
Nell’ambito della revisione totale della LPPC, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, la competenza per le sirene fisse e mobili è passata dai Cantoni alla Confederazione. La soluzione perseguita, con il trasferimento dei compiti ai Cantoni, sarà meno costosa dell’attuale esecuzione da parte della Confederazione. I Cantoni padroneggiano già i compiti a loro trasferiti e dispongono delle strutture e degli specialisti necessari. La prossimità geografica degli enti cantonali e il minore onere amministrativo portano anche a una riduzione dei costi. In base alle attuali disposizioni transitorie, la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità annua pari a 400 franchi al massimo per sirena (art. 99 cpv. 1 LPPC) affinché possano provvedere alla loro manutenzione e prontezza d’esercizio permanente. In futuro, l’importo forfettario coprirà l’esercizio, la manutenzione e la riparazione delle sirene. Viene quindi aumentato a 450 franchi per sirena. Non copre i costi del personale, che sono a carico dei Cantoni. L’indennizzo avviene nel quadro dei fondi stanziati a questo scopo (3 mio CHF). Questo quadro finanziario è stato fissato con la revisione totale della LPPC. La Confederazione si è assunta nuovi oneri finanziari nel settore dei sistemi d’allarme e di telecomunicazione (Polyalert e sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro). Da allora, i Cantoni si fanno invece carico dei costi di un’eventuale riduzione del numero degli impianti di protezione, nel caso in cui vengano destinati ad altro uso. In questo modo si evitano trasferimenti di oneri non finanziati tra Confederazione e Cantoni.
Conseguenze per il personale