Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine

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cinque anni in modo scaglionato tenuto conto dell’articolo 36 capoverso 3 (art. 99a cpv. 1).

La procedura per stabilire un sotteffettivo e assegnare civilisti ad un’OPC è disciplinata a livello di ordinanza.

Art. 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Nel calcolo dell’ammontare della tassa d’esenzione dall’obbligo militare sono computati tutti i giorni di servizio di protezione civile retribuiti con il soldo prestati nella protezione civile dai militi e dai volontari ancora assoggettati alla tassa d’esenzione dall’obbligo. Questo vale anche per le persone che prestano servizio volontario nella protezione civile, ma ancora assoggettate alla tassa d’esenzione, come ad esempio persone naturalizzate solo dopo i 30 anni. Siccome ciò ha creato spesso confusione nella pratica, l’articolo 41 è stato completato in tal senso. Non ne risultano cambiamenti materiali. Ai militi della protezione civile che non devono pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare (p. es. cittadine svizzere, straniere/i che prestano servizio volontario nella protezione civile) e alle persone non più assoggettate alla tassa d’esenzione, i giorni di servizio non vengono ovviamente computati.

Art. 45 cpv. 2

L’UFPP emana, come finora, le direttive concernenti la convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento dei militi della protezione civile ai sensi dell’articolo 54 capoversi 2-4. Ciò si è dimostrato valido e deve pertanto essere mantenuto. Non si intende emanare un’apposita ordinanza. La norma di delega di cui all’articolo 45 capoverso 2 è pertanto stralciata e il testo adattato. Non ne risultano cambiamenti nella pratica.

Art. 46 cpv. 4

Cfr. commenti all’articolo 12 capoverso 4.

Art. 46a Convocazione a prestare servizio civile in un’organizzazione di protezione civile

I civilisti che prestano servizio in un’OPC con un sottoeffettivo rimangono assoggettati alla legislazione sul servizio civile anche durante questo servizio. La convocazione avviene tramite il CIVI. Le OPC mettono a disposizione del CIVI la loro pianificazione degli impieghi e i preavvisi per l’anno successivo. Comunicano direttamente ai civilisti i dettagli relativi ai loro impieghi.

Gli impieghi in caso d’evento (art. 46) fanno eccezione a questa regola. Questi non possono essere pianificati; inoltre, un’emergenza può rendere necessaria una chiamata in servizio immediata. Per simili impieghi, le rispettive OPC convocano direttamente anche i civilisti. La convocazione viene successivamente confermata dal CIVI (art. 22 cpv. 2ter LSC).

Art. 47 cpv. 4

Cfr. commenti all’articolo 12 capoverso 4

Art. 49 cpv. 1, 4 e 6

Capoverso 1: l’istruzione di base abilita i militi della protezione civile a svolgere i loro compiti a livello di truppa. Finora l’istruzione di base si è dimostrata valida. Secondo il diritto vigente, i coscritti alla protezione civile incorporati dopo il reclutamento 18/19