Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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Art. 72 Organo responsabile
In seguito al passaggio dell’SSC dall’Aggruppamento Difesa all’UFPP, quest’ultimo sarà responsabile del Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII SSC).
Art. 73 Frase introduttiva
In seguito alla nuova ripartizione dei ruoli, l’UFPP sarà responsabile del SII SSC. Il termine «Delegato del Consiglio federale per il SSC» è pertanto sostituita da «UFPP».
Art. 75 Frase introduttiva
Cfr. commenti all’articolo 73.
4.4 Legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile
Art. 3a cpv. 2
Il previsto contributo del servizio civile a sostegno delle OPC in sottoeffettivo è trasposto nell’articolo 3a, così come anche l’articolo 67 capoverso 1 lettera c LM definisce in modo esplicito lo scopo dei compiti del servizio d’appoggio nell’ambito della Rete integrata Svizzera.
Art. 7a Impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d’emergenza o nel quadro di programmi prioritari
Capoverso 1: che il CIVI stesso funga da istituto d’impiego in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza si è rivelato un approccio poco efficace soprattutto durante la pandemia di Covid-19. Le risorse che si dovrebbero mettere a disposizione in modo duraturo per preparare e svolgere simili impieghi non sono proporzionate al valore aggiunto che si otterrebbe in caso d’evento. Per questo motivo, i civilisti dovrebbero essere chiamati in servizio nelle istituzioni già riconosciute come istituti d’impiego (p. es. nella sanità pubblica e nei servizi sociali), come è già stato il caso durante la gestione della pandemia. La possibilità per il CIVI di cui al capoverso 1 va quindi mantenuta solo nel quadro di programmi prioritari.
Il capoverso 2 precisa che la disposizione riguarda non solo gli impieghi per la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza, ma anche quelli di prevenzione e ripristino. La formulazione del capoverso 3 è leggermente modificata.
Capoverso 4: secondo il diritto vigente, sono riconosciuti come istituti d’impiego per gli impieghi ordinari del servizio civile quegli istituti che soddisfano i requisiti secondo gli articoli 2–6 LSC (cfr. art. 42 LSC). Gli istituti privati devono fondamentalmente svolgere un’attività di pubblica utilità affinché l’impiego del servizio civile soddisfi il requisito dell’interesse pubblico (art. 3 LSC). Questo principio viene relativizzato in caso di impieghi in aziende agricole (art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC) ed è addirittura irrilevante in caso di impieghi per far fronte a catastrofi e situazioni d’emergenza (cfr. art. 4 cpv. 3 LSC). Per quanto riguarda gli impieghi all’estero (art. 7 LSC), la legge federale sul servizio civile sostitutivo prevede disposizioni particolari sul loro riconoscimento. La procedura di riconoscimento si è spesso rivelata troppo onerosa per le istituzioni intenzionate a impiegare civilisti per far fronte alla pandemia di Covid-19. Nei casi di massima urgenza, i potenziali istituti d’impiego devono essere esonerati dall’obbligo di allegare documenti completi alle loro domande, così che il prezioso supporto da parte dei civilisti non venga ostacolato da inutili pratiche burocratiche. La delega di alcune competenze al Consiglio federale è quindi giustificata anche in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza. A livello d’ordinanza occorre definire una procedura snella con regole 22/23