Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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L’attuazione del presente progetto non comporta alcun fabbisogno aggiuntivo di personale nell’Amministrazione federale. Tuttavia, l’onere amministrativo per la registrazione delle OPC in sottoeffettivo quali istituti d’impiego del servizio civile inciderà a breve termine, mentre l’onere per il controllo annuale dell’obbligo di prestare servizio aumenterà a lungo termine. Questi sviluppi devono essere contrastati con altri metodi che aumentano l’efficienza o progetti nell’ambito della trasformazione digitale.
Il trasferimento del SSC all’UFPP include anche i collaboratori interessati. Se nel corso del progetto di riorientamento del SSC dovesse emergere la necessità di assumere personale supplementare, tali risorse dovranno essere nuovamente richieste.
3.3 Aspetti relativi all’attuazione
La protezione civile è uno strumento d’intervento cantonale, anche se il Consiglio federale può, a determinate condizioni, chiamare in servizio i militi della protezione civile. È organizzata secondo una struttura federalista e rientra nelle competenze operative dei Cantoni. Il servizio civile, invece, rientra come l’esercito nelle competenze della Confederazione ed è organizzato in modo centralizzato. Obbligare i civilisti a prestare servizio in un’OPC con un sottoeffettivo nel quadro del loro servizio civile obbligatorio, pone gli enti competenti di fronte a una sfida, ossia coordinare entrambe le forme di organizzazione. A tal fine è fondamentale ridurre al minimo indispensabile le procedure amministrative e garantire lo scambio di dati tra il sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile e il sistema d’informazione automatizzato del servizio civile.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 6 cpv. 2bis e 2ter
L’ordinanza del 27 aprile 2005 sul servizio sanitario coordinato (OSSC)20 si basa attualmente sull’articolo 75 capoverso 1a vLPPC e sull’articolo 150 capoverso 1 LM. L’articolo 75 capoverso1 vLPPC è stato abrogato con la revisione totale della LPPC entrata in vigore il 1° gennaio 2021. In seguito all’orientamento civile del SSC, l’articolo 150 capoverso 1 LM non può più essere utilizzato come base giuridica. Nel preambolo dell’OSSC, la cui revisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, si rimanda quindi all’articolo 6 capoverso 1 LPPC, che disciplina i compiti della Confederazione nel coordinamento delle organizzazioni partner della protezione della popolazione. I compiti del SSC vengono esplicitamente elencati nella LPPC. A livello materiale corrispondono all’attuale articolo 1 capoverso 1 OSSC. Il coordinamento dell’impiego dei mezzi degli organi coinvolti (partner SSC) implica anche la preparazione e la pianificazione di tali mezzi. Conformemente al campo di applicazione della LPPC, il SSC è responsabile in primo luogo del coordinamento degli orgnai civili. In caso d’evento è però possibile che vengano coinvolti anche mezzi dell’esercito, imponendo un coordinamento tra mezzi civili e militari. Il Consiglio federale disciplina, come finora, i dettagli a livello di ordinanza (OSSC).
L’organo centrale del coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (CTS) è responsabile della preparazione e del coordinamento di tutte le attività nel campo
20 RS 501.31