Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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anni ad un’OPC interregionale o intercantonale e inizieranno l’istruzione di base. I militi per i quali non vale più la pena che assolvano l’istruzione di base per motivi di età, rimarranno registrati nel sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) fino alla fine del loro obbligo ordinario di prestare servizio e versano una tassa d’esenzione (articolo 1 della legge federale del 12 giugno 195928 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare; LTEO).
Visto che già negli scorsi anni sono stati incorporati pochissimi militi nella riserva di personale, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica solo un migliaio di militi dovrebbe essere toccato dalla disposizione transitoria.
4.2 Legge militare del 3 febbraio 1995
Art. 49 cpv. 2
Chi è tenuto a prestare servizio militare o servizio civile, non è assoggettato all’obbligo di prestare servizio di protezione civile (art. 29 cpv. 2). Secondo la legge militare vigente, le persone idonee al servizio militare che vengono reclutate, ma che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute (SR), sono prosciolte dall’esercito. Visto che non prestano servizio, pagano la tassa d’esenzione dal servizio militare. Non possono tuttavia prestare servizio nella protezione civile poiché, secondo il diritto vigente, non sono prosciolte dall’obbligo di prestare servizio militare.
D’ora in poi i succitati reclutati non sono prosciolti solo dall’esercito, ma anche dall’obbligo di prestare servizio militare. In quanto tenuti a prestare servizio di protezione civile, continuano a pagare la tassa d’esenzione. La disposizione dell’articolo 49 capoverso 3 LM, secondo cui il Consiglio federale può prevedere che la SR venga assolta anche dopo suddetto termine, rimane valida in casi eccezionali e motivati, ad esempio per sportivi, donne, persone naturalizzate e Svizzeri che vivono all’estero.
4.3 Legge federale del 3 ottobre 200829 sui sistemi d’informazione militari
Art. 13 lett. n
Con l’attuazione del presente progetto, anche i civilisti dovranno prestare parte del loro servizio obbligatorio in un’OPC con un sottoeffettivo. Per creare le nuove procedure e garantire lo scambio di dati tra il sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d’informazione automatizzato del servizio civile, i dati dei civilisti devono poter essere trattati anche in PISA. L’articolo 13 è completato in tal senso.
Art. 14 cpv. 2 lett. c
Con l’attuazione del presente progetto, anche i civilisti dovranno prestare parte del loro servizio obbligatorio in un’OPC con un sottoeffettivo. L’articolo 14 capoverso 2 lettera c è completato con i dati necessari per creare le nuove procedure e garantire lo scambio di dati tra il sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile e il sistema d’informazione automatizzato del servizio civile.
28 RS 661
29 RS 510.91