Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 29 pagine
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Art. 80 cpv. 1bis lett. a e b, 2 frase introduttiva nonché lett. a e b
Le precisazioni proposte in materia di protezione dei dati riguardano il trattamento di dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della gestione del sistema informatico automatizzato della protezione civile in relazione a impieghi di servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo. Queste precisazioni sono necessarie per la creazione di nuove interfacce e procedure.
Art. 80b cpv. 1 lett. c e g
Le precisazioni proposte in materia di protezione dei dati riguardano la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione in relazione a impieghi di servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo (lett. c). Alla lettera g si omette inoltre di menzionare le persone astrette al lavoro, poiché questenon vengono più amministrate.
5 Conseguenze
5.1 Conseguenze per la Confederazione
Poiché la protezione civile è uno strumento cantonale, l’aumento degli effettivi della protezione civile ha un impatto soprattutto a livello cantonale. Se una catastrofe o una situazione d’emergenza colpisce più Cantoni o l’intera Svizzera, anche il Consiglio federale può chiamare direttamente in servizio i militi della protezione civile, come ha ad esempio fatto per far fronte alla pandemia e sostenere la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina. Una migliore efficienza e resistenza della protezione civile tramite effettivi sufficienti è fondamentale proprio in questi casi.
Il servizio civile è invece uno strumento federale. Con l’obbligo per i civilisti di prestare servizio civile in un’OPC con un sottoeffettivo si rafforzano le prestazioni del servizio civile nell’ambito d’attività «prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi» (art. 4 cpv. 1 lett. h LSC), che vengono fornite nel quadro della protezione della popolazione. Di conseguenza, la Confederazione avrà a disposizione meno civilisti da impiegare in altre istituzioni, come case per anziani o istituti d’assistenza, che non fanno parte della protezione della popolazione.
5.2 Conseguenze per i Cantoni e i comuni
Per i Cantoni è fondamentale disporre di sufficienti effettivi della protezione civile. Solo così si garantisce che la protezione civile, quale partner della protezione della popolazione, adempia al mandato di prestazioni che le è stato affidato e svolga i compiti che le sono stati assegnati a sostegno dei Cantoni e dei comuni. Il presente progetto contribuisce ad aumentare gli effettivi della protezione civile.
La maggior parte dei giorni di servizio prestati nel servizio civile va direttamente o indirettamente a beneficio dei Cantoni e dei comuni poiché gli ambiti d’attività del servizio civile (cfr. elenco all’art. 4 cpv. 1 LSC) sono in gran parte di competenza cantonale. Con l’obbligo per i civilisti di prestare servizio civile nelle OPC in sottoeffettivo nell’ambito d’attività «prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi», verranno prestati meno giorni di servizio in altri ambiti d’attività secondo l’articolo 4 capoverso 1 della LSC.