Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Il contenuto minimo della domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento è stabilito al numero 3.

Allegato 3 Determinazione del costo medio ponderato del capitale

L’allegato 3 viene modificato a seguito del trasferimento dell’articolo 66 al numero 1 di questo allegato.

Allegato 4 Calcolo dei costi scoperti

Le disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 sono trasferite nell’allegato, in quanto ormai applicabili solamente in singoli casi; il loro contenuto resta invariato.

Allegato 5 Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

N. 1 e 2 Definizione degli impianti e requisiti minimi

La definizione degli impianti e i requisiti minimi corrispondono a quelli degli impianti compresi nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

N. 3 Importo del contributo

Anche gli importi del contributo sono calcolati secondo lo stesso principio della rimunerazione per l’immissione di elettricità. A tutti gli impianti è accordato il contributo di base a cui si aggiunge un eventuale bonus. Il bonus per legna è accordato se un impianto utilizza come vettore energetico solamente la legna. Agli impianti a biomassa agricola è accordato un bonus per la biomassa agricola se impiegano principalmente prodotti di scarto dell’agricoltura della propria fattoria o di fattorie nelle immediate vicinanze (cfr. in merito l’art. 34a cpv. 2 dell’ordinanza del 28 giugno 200013 sulla pianificazione del territorio). Il bonus per la biomassa agricola è articolato in «bonus per la biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati» e «bonus per la biomassa agricola senza cosubstrati». Come si evince dal nome, nel primo bonus la biomassa utilizzata può essere costituita al massimo dal 20 per cento di cosubstrati non agricoli. Questo bonus corrisponde al modello degli impianti agricoli di produzione di biogas, promossi nel quadro del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Sotto il profilo tecnico questi impianti sono concepiti (in particolare per quanto riguarda le dimensioni nonché l’accettazione e lo stoccaggio della biomassa) per funzionare con il 20 per cento di cosubstrati e difficilmente possono essere attrezzati in un secondo momento per elaborare percentuali di cosubstrati superiori. Per tale motivo è importante continuare a sostenere questo tipo di impianti, soprattutto in vista della fine della durata della loro rimunerazione. Per beneficiare del bonus di cui al numero 3.5 non devono essere impiegati cosubstrati non agricoli. L’attuale situazione del mercato dei cosubstrati non agricoli è estremamente tesa: a seconda della regione è difficile trovare nelle immediate vicinanze cosubstrati per un nuovo progetto di impianto di produzione di biogas, mentre il potenziale della biomassa agricola per i nuovi impianti di produzione di biogas è molto elevato. Questo bonus vuole incentivare la realizzazione di nuovi piccoli impianti di produzione di biogas che non utilizzano cosubstrati.

13RS 700.1