Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
2.2 Energia idroelettrica
2.2.1 Modifiche conseguenti alla revisione della LEne
Con la revisione della LEne del 1° ottobre 2021 anche i nuovi impianti idroelettrici con una potenza a partire da 1 MW (in precedenza di più di 10 MW) possono ottenere un contributo d’investimento (art. 26 LEne). I nuovi impianti con potenza inferiore a 1 MW possono richiedere un contributo d’investimento solamente in casi eccezionali (cfr. art. 9 OPEn). Viene mantenuto il sostegno agli ampliamenti e rinnovamenti considerevoli di impianti con potenza di almeno 300 kW. Inoltre normalmente non verrà più calcolata la redditività del singolo progetto; per questa ragione sono modificate diverse disposizioni della OPEn.
Le aliquote massime fissate per legge, determinanti per il calcolo dei contributi d’investimento secondo la LEne sono del 60 per cento dei costi d’investimento computabili per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli e del 40 per cento per i rinnovamenti considerevoli.
Nella determinazione delle aliquote nella OPEn il Consiglio federale si basa sui costi scoperti (art. 29 cpv. 2 LEne) e a tal fine ha analizzato un portafoglio di progetti rappresentativo. Per gli impianti idroelettrici nuovi e ampliati, che secondo le più recenti conoscenze presentano una struttura dei costi d’investimento e d’esercizio comparabile, l’Esecutivo propone un’aliquota unitaria. Per i rinnovamenti di impianti invece, al fine di sostenere in modo adeguato l’ulteriore esercizio degli impianti esistenti esso definisce un’aliquota differenziata a seconda che si tratti di piccoli o grandi impianti idroelettrici. L’adeguamento delle aliquote semplifica e rende più chiara la normativa vigente.
La rinuncia sistematica al calcolo della redditività ai fini del calcolo dei contributi d’investimento rende necessarie modifiche in diversi punti. Nel caso di progetti per i quali un’eventuale promozione porterebbe chiaramente a un rendimento eccessivo dell’impianto, l’UFE avrà la possibilità di richiedere caso per caso un calcolo della redditività e, se necessario, modificare il contributo d’investimento. Inoltre per i progetti con un periodo di concessione restante breve, al termine della concessione si deve compensare il maggior valore restante dell’impianto attraverso una correzione dei costi d’investimento computabili. In base alle esperienze raccolte nei primi anni di esecuzione dei contributi d’investimento il limite minimo per considerare un rinnovamento considerevole è troppo basso. Attualmente vengono promossi anche i progetti con un fabbisogno d’investimento in proporzione esiguo; quindi, per promuovere soltanto i rinnovamenti effettivamente considerevoli il limite deve essere aumentato da 7 a 20 ct./kWh.
2.2.2 Variante per il calcolo dei contributi d’investimento
Il modello descritto al capitolo 2.2.1 per il calcolo dei contributi d’investimento adotta percentuali fisse dei costi d’investimento computabili; per gli impianti idroelettrici nuovi e ampliati si applica un’aliquota unitaria.
Il settore elettrico propone un metodo alternativo per il calcolo dei contributi d’investimento. Tramite due indici del progetto «produzione in GWh» e «costi d’investimento in milioni di franchi» si potrebbe definire un rapporto necessario a una «sana» decisione d’investimento. In questo caso il contributo d’investimento, se compreso entro i limiti fissati dalla legge, corrisponderebbe alla differenza tra i costi d’investimento computabili e i costi per un progetto redditizio.
Per esempio con un rapporto «sano» di 1:1 (ossia 1 GWh di nuova produzione e 1 milione di franchi di costi d’investimento) un progetto dal costo di 100 milioni di franchi che produce 80 GWh riceverebbe un contributo d’investimento pari a 20 milioni di franchi, mentre un progetto dal costo di 150 milioni di franchi con la stessa produzione otterrebbe 70 milioni di franchi.