Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Art. 81 Costi d’investimento computabili
I costi d’investimento computabili degli impianti sono definiti nell’articolo 61. La disposizione viene modificata per allinearla al contenuto degli articoli 87k e 87zbiscapoverso 2.
Art. 83 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso
In presenza di indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti, il contributo d’investimento è verificato o calcolato conformemente all’allegato 4 (cpv. 1). Se del caso il contributo d’investimento può essere ridotto fino all’ammontare dei costi scoperti oppure interamente negato (cpv. 2; cfr. commenti all’art. 63).
Art. 84–87
Poiché i maggiori costi non ammortizzabili non sono più determinanti, gli articoli 84–87 sono abrogati.
Capitolo 6a: Contributo d’investimento per gli impianti eolici
Art. 87a Aliquota
Dallo studio commissionato sui contributi d’investimento per gli impianti eolici8 è emerso che i progetti realizzati sull’Altipiano, nelle grandi valli in cui soffia il favonio, nelle Prealpi e nel Giura con un contributo d’investimento del 60 per cento possono essere gestiti in modo appena redditizio, a condizione che il loro rendimento previsto non superi il 4 per cento oppure che l’ubicazione presenti condizioni di vento straordinarie. Un contributo d’investimento del 60 per cento è sufficiente invece per i progetti eolici nelle Alpi solo nelle ubicazioni che presentano più di una delle seguenti caratteristiche: ottime condizioni di vento, ottimi collegamenti e spazio sufficiente per numerosi impianti eolici. Pertanto, per promuovere in modo efficace lo sviluppo dell’energia eolica nell’articolo 87a il contributo d’investimento per un nuovo impianto eolico viene fissato al 60 per cento.
Un impianto eolico è considerato nuovo nei seguenti casi:
1) uno o più impianti vengono realizzati per la prima volta in un’ubicazione in cui sinora non vi erano impianti eolici;
2) smantellamento di un impianto e sostituzione con un nuovo impianto (repowering);
3) ampliamento di un parco eolico esistente con nuovi impianti aggiuntivi.
Art. 87b Ordine di presa in considerazione
Questa disposizione corrisponde alle disposizioni vigenti per i piccoli impianti idroelettrici e gli impianti a biomassa: i progetti vengono presi in considerazione in base alla data di presentazione della domanda. Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata alle risorse da versare sotto forma di contributo d’investimento.
Art. 87c Lista d’attesa
Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, ma solamente se presumibilmente soddisfano i requisiti per il diritto. Se da un esame sommario della domanda emerge chiaramente che il progetto non soddisfa i requisiti per il diritto, esso viene respinto ancora prima di essere inserito nella lista d’attesa (cpv. 1).
Una volta smaltita la lista d’attesa, i progetti sono presi in considerazione nell’ordine cronologico di presentazione della domanda (cpv. 3).
8Cfr. nota 6