Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
L’incentivo a costruire impianti più grandi grazie all’aumento del contributo legato alla potenza si ripercuote positivamente sul potenziamento di questa tecnologia e contribuisce allo sviluppo auspicato delle energie rinnovabili in Svizzera.
5. Commenti alle singole disposizioni
Art. 9
A seguito delle modifiche nella legge il rimando ai contributi d’investimento deve essere adeguato.
Art. 28 cpv. 4
Con la nuova definizione degli impianti fotovoltaici (cfr. all. 1.2 n. 1) nel momento in cui un elemento dell’impianto è misurato separatamente è considerato un impianto autonomo e non più un ampliamento dell’impianto esistente. Di conseguenza il capoverso 4 dell’articolo 28 diventa irrilevante ed è abrogato.
Art. 31 cpv. 2
Con la modifica della definizione degli impianti anche l’articolo 31 capoverso 2 diventa irrilevante ed è abrogato.
Art. 32
L’UFE può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori di costruzione anche degli impianti geotermici.
Art. 33 cpv. 3
La rimunerazione unica elevata secondo l’articolo 25 capoverso 3 LEne è riconosciuta agli impianti che immettono in rete tutta l’elettricità prodotta e pertanto non fanno valere il diritto al consumo proprio. Poiché con la rimunerazione unica elevata la necessità supplementare di promozione degli impianti che immettono in rete tutta l’elettricità prodotta nasce dalla rinuncia al consumo proprio, questo deve essere vietato per 15 anni in conformità con l’articolo 33 OPEn.
Art. 34a
Questa disposizione è ripresa dall’articolo 27 dell’ordinanza sull’energia e corrisponde alla disposizione dell’articolo 113b dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 (RS 641.71) per progetti che impiegano direttamente la geotermia per la produzione di calore.
Art. 35 Termine di attesa
Il capoverso 1 è integrato con gli impianti a biomassa che ora ottengono un contributo d’investimento. Il contributo di promozione per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 150 kW è determinato per mezzo di aste. Con la nuova definizione degli impianti (v. all. 1.2 n. 1) sarebbe possibile suddividere artificiosamente questi impianti per aggirare la partecipazione alle aste. Per evitare questo fenomeno, è possibile ottenere una RU elevata per ogni fondo una sola volta all’anno. A prescindere da ciò rimane esclusa la doppia promozione dello stesso impianto.
Art. 36 Dimensione minima per il versamento di una rimunerazione unica
Nel quadro della revisione della legge sull’energia il Consiglio federale ha eliminato il limite superiore di potenza per la RU che di conseguenza è cancellato anche dalla OPEn.