Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Esempio:
Parte Costi d’investimento Periodo di uti- Prodotto Periodo di utilizzazione medell’im- C lizzazione PU C x PU dio ponderato in base all’in-
pianto vestimento
Pos. 1 20 mio. fr. 20 anni 400 Σ Prodotto C x PU
Pos. 2 30 mio. fr. 40 anni 1'200 Totale CI
Pos. 3 50 mio. fr. 60 anni 3'000
Totale 100 mio. fr. 4'600 46 anni
In questo esempio una correzione dei costi computabili si applicherebbe se il periodo di concessione restante a partire dalla messa in esercizio dell’impianto fosse inferiore a 46 anni. Con un periodo di concessione restante, per esempio, di 20 anni, e non considerando il valore attuale, il fattore di correzione sarebbe di 0,43 (20 anni / 46 anni), cosa che corrisponde a una riduzione del 57 per cento. Considerando lo sconto (1,0520= 2,65)7 la riduzione non scontata è corretta dal 57 per cento al 21 per cento. Così facendo in questo caso sarebbero computabili solamente 79 milioni di franchi su 100 milioni di franchi.
Il fattore di correzione, definito al momento della garanzia di principio, si applica anche nella determinazione definitiva del contributo d’investimento.
Art. 63 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso
Con la rinuncia sistematica al calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili (CNA), nel calcolo dei contributi d’investimento vi è il rischio di concedere la promozione a un singolo impianto nonostante possa essere redditizio anche senza la promozione o nonostante non vi siano costi scoperti.
È il caso, per esempio di un impianto idroelettrico compreso in un complesso di impianti oppure di un impianto che riceve altri aiuti finanziari sostanziosi o ha già usufruito di un contributo d’investimento.
In presenza di indizi secondo cui non vi sono costi scoperti, l’UFE può richiedere un calcolo della redditività verificabile (cpv. 1) in cui il richiedente dimostri i costi scoperti del proprio progetto. In particolare vanno resi noti gli indici utilizzati (p. es. WACC, prezzi dell’elettricità ecc.).
Se il contributo d’investimento (cfr. art. 48) è superiore ai costi scoperti, viene ridotto fino all’ammontare dei costi scoperti (cpv. 2). Il contributo d’investimento può pertanto corrispondere al massimo al 100 per cento dei CNA. Se non vi sono costi scoperti, non viene concesso il contributo d’investimento.
Art. 64–66
Poiché d’ora in poi i maggiori costi non ammortizzabili non sono più determinanti, gli articoli 64–66 sono abrogati.
Art. 67 Categorie
Nell’articolo 67 sono definite le categorie degli impianti a biomassa che hanno diritto a un contributo d’investimento: si tratta soltanto degli impianti il cui vantaggio principale è la produzione di elettricità e che utilizzano il biogas prodotto in loco. Di conseguenza non hanno diritto ai contributi d’investimento gli impianti di cogenerazione (centrali a gas) che per la produzione di elettricità utilizzano il biogas della rete di gas naturale. Questa norma è necessaria poiché non è possibile effettuare un eventuale controllo dei certificati del biometano lungo l’intera durata di vita di questi impianti nel quadro dei contributi d’investimento.
7 Ipotesi: WACC del 5 per cento e periodo di concessione restante di 20 anni