Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Per impianti di produzione di biogas s’intendono gli impianti convenzionali per la produzione di elettricità e calore a partire dal gas biogeno, prodotto nell’ubicazione dell’impianto attraverso la fermentazione di biomassa (cpv. 1). Essi comprendono in particolare gli impianti che valorizzano i rifiuti o le sostanze residue della produzione agricola oppure gli scarti verdi delle economie domestiche, dei Comuni e dell’industria. Sinora questi impianti venivano promossi nel quadro della RIC. Non rientrano nella categoria degli impianti di produzione di biogas quelli definiti nell’articolo 67 capoversi 2–6, che rappresentano categorie separate (in particolare gli impianti a gas di depurazione o gli impianti a gas di discarica).
D’ora in poi tutte le centrali elettriche a legna possono ottenere un contributo d’investimento e non solo quelle d’importanza regionale (cpv. 2).
Art. 68 cpv. 2
Nella disposizione vengono integrati i nuovi impianti aventi diritto alla promozione:
gli impianti a biomassa che sinora potevano partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, ottengono un contributo d’investimento a partire da costi d’investimento computabili pari a 100 000 franchi. Lo stesso vale per gli impianti a gas di discarica (cpv. 2 lett. a e d).
Il rinnovamento di un forno per l’incenerimento di fanghi è considerato considerevole, come nel caso degli IIR, se i costi d’investimento computabili sono pari ad almeno 15 milioni (cpv. 2 lett. b).
Art. 70 Aliquote
Agli impianti di produzione di biogas che nel quadro della RIC hanno ottenuto un bonus agricolo è riconosciuto il contributo d’investimento massimo del 60 per cento dei costi d’investimento computabili (lett. a). In questi impianti si utilizza principalmente concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati. La quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non può superare il 20 per cento rispetto alla massa fresca.
I restanti impianti di produzione di biogas ottengono un contributo d’investimento del 40 per cento, in quanto possono generare introiti in primo luogo attraverso le tasse di smaltimento e la vendita del calore (lett. b).
Il contributo d’investimento per IIR, IDA, forni per l’incenerimento di fanghi e impianti a gas di discarica è pari al 20 per cento, poiché questi impianti trasformano i rifiuti per produrre elettricità ai sensi dell’ordinanza sui rifiuti. Siccome a tal fine possono applicare tasse o prezzi a copertura dei costi e risparmiare in questo modo sui costi di smaltimento, l’aliquota per questi impianti è mantenuta al 20 per cento (lett. c).
Art. 71 Contributo massimo
Le risorse del Fondo per il supplemento rete destinate agli impianti a biomassa sono limitate. Gli impianti elencati presentano costi piuttosto elevati oppure sono finanziati in linea di massima attraverso le tasse. Per queste ragioni e per garantire che tutti gli impianti possano ottenere un contributo d’investimento, viene stabilito un limite massimo del contributo.
Art. 75 lett. a e art. 79
Poiché per principio i maggiori costi non ammortizzabili non sono più conteggiati, il contributo d’investimento viene calcolato in base ai costi d’investimento computabili e all’aliquota relativa all’impianto per cui è presentata la domanda secondo l’articolo 70.