Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Art. 87q Lista d’attesa
L’eventuale inserimento nella lista d’attesa è identico alle altre tecnologie (cpv. 1 e 2).
Una volta smaltita la lista d’attesa, diversamente dalle altre tecnologie, sono considerati i progetti più avanzati, a prescindere che si tratti di prospezione, sfruttamento o costruzione di un impianto. La data di presentazione della domanda è rilevante soltanto se due progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento (cpv. 3).
Sezione 3: Procedura di domanda
Art. 87r Domanda
La domanda per l’ottenimento di un contributo per l’esplorazione (per la prospezione o lo sfruttamento) può essere presentata soltanto se tutte le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito (cpv. 2). A differenza dei contributi per l’esplorazione, nel caso dei contributi d’investimento per gli impianti geotermici al momento della presentazione della domanda devono essere già disponibili le necessarie licenze di costruzione e concessioni passate in giudicato (cpv. 3).
Se debba essere presentata solo una licenza di costruzione o anche una concessione dipende dalle specifiche disposizioni del diritto cantonale.
Art. 87s Gruppo di esperti per i progetti di prospezione e sfruttamento
La disposizione riguardante il gruppo di esperti per i contributi per l’esplorazione è stata ripresa invariata dall’articolo 24 capoversi 1 e 2 OEn; sono state apportate solo piccole modifiche redazionali.
Art. 87t Contratto e garanzia di principio
I progetti di esplorazione possono differenziarsi molto tra loro sotto vari punti di vista. Ne conseguono pertanto requisiti specifici e individuali che possono essere regolamentati in modo più adeguato in un contratto, motivo per cui i contributi per l’esplorazione vengono concessi, come già sinora, stipulando un contratto di sovvenzionamento (art. 16 cpv. 2 LSu) (cpv. 1). Il contributo d’investimento per la costruzione di un impianto geotermico invece viene disposto (cpv. 2) come nel caso delle altre tecnologie.
Art. 87u Rapporto finale della prospezione o dello sfruttamento
Al termine della prospezione o dello sfruttamento va presentato all’UFE un rapporto finale il cui contenuto dipende dal progetto concreto ed è disciplinato in un contratto ai sensi dell’articolo 87t capoverso 1.
Art. 87v e w Notifica di messa in esercizio e notifica di conclusione dei lavori per gli impianti geoter-
mici
Come per le altre tecnologie, anche nel caso dei contributi d’investimento per la costruzione di un impianto geotermico devono essere presentate una notifica di messa in esercizio e una notifica di conclusione dei lavori. I dati rilevanti ai fini della produzione variano da un progetto all’altro e sono stabiliti nella decisione.
Art. 87x Proroga dei termini
La proroga dei termini è possibile alle stesse condizioni delle altre tecnologie.